Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4280 ARMI ED ESPLOSIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tar Lazio n. 3630 del 29 aprile 2004 con la quale è stato rigettato il ricorso dell’odierno appellante avverso i provvedimenti tutti (meglio indicati nell’epigrafe della impugnata sentenza) recanti il divieto di detenere armi e munizioni, il rigetto del ricorso gerarchico avviato avverso il provvedimento inibitorio di base (dapprima a titolo provvisorio e poi a titolo definitivo) e, da ultimo, avverso il silenziorifiuto formatosi sulla istanza di revoca avanzata dallo stesso ricorrente.

L’appellante insiste nel sostenere la illegittimità degli atti impugnati, sostanzialmente alla luce del venir meno del presupposto fattuale posto a base dei provvedimenti di ritiro (e cioè del ritiro della denuncia per fatti di violenza familiare in un primo tempo presentata dalla moglie convivente).

All’udienza pubblica del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come ben messo in evidenza dal Tar nella gravata sentenza, il divieto di detenere armi adottato dalla Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 39 del RD 18 giugno 1931 n.773 è caratterizzato da tratti significativi di discrezionalità, dato che è fondato su un giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario.

Nel caso di specie il paventato pericolo di abuso delle armi in possesso del ricorrente di primo grado è maturato all’esito di una denuncia per gravi fatti di violenza occorsi all’interno delle mura domestiche da parte della moglie del ricorrente medesimo.La circostanza che tale denuncia sia stata successivamente ritirata non è ostativa alla valutazione dei fatti nella stessa evidenziati ai fini della configurazione di un quadro indiziario che, come correttamente ritenuto dalla competente autorità di pubblica sicurezza, depone per il ritiro in confronto del signor A.L. del titolo di polizia utile alla detenzione delle armi, se non altro per ragioni di prevenzione generale del crimine (oltre che per finalità di prevenzione speciale).

Per ciò che riguarda la impugnativa del silenzio rifiuto che si sarebbe formato sulla domanda del ricorrente del 14 ottobre 2003 mirante ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi e munizioni, correttamente il Tar ha rilevato che non sussisteva l’obbligo di provvedere da parte del Prefetto, a fronte di una impugnativa in via gerarchica previamente proposta dall’interessato, che ha consentito allo stesso il riesame della situazione giuridica dedotta (sia pur con esito infausto, avuto riguardo ai contenuti del decreto ministeriale di rigetto del 5 novembre 2003).

Per le ragioni che precedono l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, ricorrendo le particolari condizioni di legge per far luogo a tale pronuncia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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