Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 286 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con nota del 5 giugno 2008 l’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha comunicato al Laboratorio privato, oggi appellante – il quale eroga assistenza sanitaria specialistica in regime di preaccreditamento – che il fatturato realizzato nell’anno 2007 al di sopra del tetto fissato (c.d. extra budget) poteva essere liquidato e pagato con una riduzione del 12% previa rinuncia transattiva ad ogni contenzioso.

Nell’ambito di un ricorso già pendente avanti al T.A.R. Palermo il Laboratorio ha quindi proposto motivi aggiunti, impugnando la suddetta nota.

A sostegno del gravame il ricorrente ha sostenuto che la decurtazione in questione avrebbe dovuto applicarsi, ai sensi del D.A. n. 912 del 2008, solo alle Aziende alle quali il Decreto in questione aveva erogato risorse aggiuntive onde consentire la remunerabilità parziale di prestazioni fatturate eccedenti le risorse previste a livello aggregato regionale.

Tra le Aziende destinatarie di tali fondi aggiuntivi non risulta quella di Messina che pertanto, secondo il Laboratorio, non avrebbe potuto imporre la relativa decurtazione sui compensi extra budget.

Per quanto qui interessa la sentenza in epigrafe indicata ha respinto la censura, rilevando che il Laboratorio non aveva in realtà svolto nell’anno 2007 prestazioni extra budget.

Tale capo di sentenza è impugnato con l’atto di appello all’esame dal soccombente Laboratorio, il quale ne chiede la riforma, dimostrando di aver svolto nell’anno 2007 prestazioni eccedenti il tetto massimo per un importo di Euro 67.468,00.

2) L’appello è infondato e va pertanto respinto in quanto il pagamento ridotto a stralcio del pregresso contenzioso – divisato dal sopra citato Decreto assessorile – si correla secondo il Collegio allo sfondamento del budget assegnato al singolo operatore accreditato e non all’eventuale superamento dell’aggregato di spesa attribuito nell’anno di riferimento alle singole strutture assistenziali provinciali.

Come chiarito dai successivi provvedimenti regionali milita infatti in tal senso l’esigenza di evitare irrazionali discriminazioni di rimborso in ambito regionale tra operatori che hanno reso prestazioni del tutto identiche nei confronti di Aziende diverse.

3) Conclusivamente, il gravame va respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla ridotta attività difensiva spiegata dall’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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