Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2011, n. 14273 Esattorie ed esecuzione esattoriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La Banca Popolare di Intra soc. coop. a r.l., creditrice ipotecaria e pignorante nella procedura esecutiva n. 73/91 promossa innanzi al Tribunale di Novara nei confronti di To.Ma.Lu., interpose appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dalla Banca predetta nei confronti della Banca popolare di Novara soc. coop. a r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 150.000.000, per i danni che l’istituto di credito, quale concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Novara, le avrebbe provocato esercitando la facoltà di surroga al creditore procedente e facendo proseguire l’espropriazione nelle forme speciali di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, ed al D.P.R. n. 43 del 1988. 2.- La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Intra soc. coop. a r.l. (ora Veneto Banca s.c.p.a.), a mezzo di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (già Banca popolare di Novara soc. coop. a r.l.).
Motivi della decisione

1.- Vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione i primi due motivi di ricorso con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 2043 c.c. (primo motivo) ed al disposto dello stesso articolo, nonchè degli artt. 2056 e 1223 c.c., ed il difetto di motivazione (secondo motivo), in ordine alla mancata distinzione da parte della Corte d’Appello di Torino del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., inteso come lesione dell’interesse protetto dall’ordinamento, dalle conseguenze dannose che da tale lesione derivano; secondo la ricorrente, intendendo il primo come sinonimo di danno conseguenza, i giudici torinesi avrebbero omesso di considerare un elemento costitutivo della fattispecie dell’art. 2043 c.c., avrebbero cioè sovrapposto i concetti di danno ingiusto e di danno conseguenza, essendo invece quest’ultimo un effetto e non un elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito aquiliano.

Aggiunge la ricorrente illustrando il secondo motivo – che, a causa dell’anzidetta sovrapposizione, la Corte di merito avrebbe errato anche con riferimento al requisito del nesso causale, quale elemento costitutivo della stessa fattispecie di illecito e necessario al collegamento tra la condotta del danneggiante e la lesione dell’interesse protetto confondendolo invece con la diversa nozione del nesso eziologico necessario per stabilire ex art. 1223 c.c., norma espressamente richiamata dall’art. 2056 c.c., l’area del danno risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto riprovato dall’ordinamento (sia per l’illecito extracontrattuale che per quello contrattuale). Su tale ultima questione vi sarebbe, secondo la ricorrente, oltre al vizio di violazione di legge, anche un vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata attribuito la medesima rilevanza al concetto di danno ingiusto e al concetto di danno conseguenza, senza motivare appunto in merito alla relativa differenza ed all’esistenza di una "situazione riprovevole" a carico del Servizio Riscossione Tributi, avendo perciò assunto erroneamente l’insussistenza di un danno risarcibile a favore della Banca odierna ricorrente.

1.1.- La Corte d’Appello di Torino, che si è trovata a dover esaminare le medesime censure di cui sopra, proposte come motivi d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara, ha evidenziato l’erroneità dell’idea – che ha ritenuto sottintesa nella strategia processuale della parte appellante – che la lesione dell’interesse protetto sia per ciò solo e per ciò stesso "danno ingiusto risarcibile" a prescindere dall’esistenza di conseguenze patrimoniali: così facendo, pur con l’equivoco espressivo costituito dal riferimento ad un "danno ingiusto" che sia "risarcibile", ha tuttavia mostrato di differenziare le conseguenze dannose (nel caso di specie, patrimoniali) risarcibili dalla lesione dell’interesse protetto.

Ha quindi motivato in punto di ingiustizia del danno, con riferimento alla nozione di danno non iure elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, quanto meno a far data dalla nota Cass. S.U. 1999 n. 500, ed ha correttamente concluso nel senso che non basta un giudizio di contrarietà tra interesse protetto e altrui condotta dolosa o colposa per aversi risarcimento del danno; corretta è anche l’affermazione per cui, in mancanza di conseguenze pregiudizievoli concrete e quantificabili, è vano sia invocare in astratto un interesse suscettivo di tutela sia censurare l’omessa previa considerazione di tutti gli altri elementi della fattispecie.

Va peraltro riconosciuto che alcune delle espressioni adoperate sono suscettibili di equivoca interpretazione, come quella relativa all’ineludibilità del "nesso eziologico tra danno materiale e condotta", poichè l’espressione è, in astratto, riferibile sia alla c.d. causalità giuridica ex art. 1223 c.c., che al nesso di causalità quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, così come quella che richiama il concetto di nesso causale con riguardo al pregiudizio risarcibile. Tuttavia, la sentenza impugnata -considerate nel loro insieme le argomentazioni logico-giuridiche e le conclusioni cui perviene- è coerente con i risultati interpretativi raggiunti da questa Corte sulle questioni, in tema di illecito aquiliano e di risarcimento del danno, rilevanti ai fini della decisione.

Merita peraltro essere segnalato che le premesse da cui muove la ricorrente sono parimenti in linea con la giurisprudenza di questa Corte, soltanto che da esse la Banca Popolare di Intra intende trarre conseguenze, la cui configurazione, invece, non è meritevole di accoglimento.

1.2.- Allo scopo è sufficiente richiamare i punti fermi della giurisprudenza di questa Corte, senza che sia necessario ripeterne il percorso interpretativo, da intendersi presupposto, dal momento che si tratta oramai di giurisprudenza consolidata.

Prendendo le mosse dalla costruzione della struttura della responsabilità aquiliana intorno al danno ingiusto, anzichè al fatto (doloso o colposo), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. Tuttavia, l’imputazione del danno presuppone l’esistenza della fattispecie normativa di cui all’art. 2043 c.c., cioè di un "fatto lesivo", che comprende una condotta (dolosa o colposa), un evento lesivo ed un nesso causale, che leghi storicamente tale evento al soggetto che si assume responsabile. Il "danno" rileva così – e da qui l’equivocità di alcune delle espressioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata – sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili o evento dannoso.

Il primo, quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, è retto dalla causalità materiale, che rinviene il suo fondamento normativo (anche) negli artt. 40 e 41 c.p..

Il secondo, quale effetto dannoso dell’illecito, è retto invece dalla causalità c.d. giuridica, che rinviene il suo fondamento normativo nell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. (in modo che la norma, più che dettare una regola di causalità, funziona come strumento di selezione delle conseguenze dannose risarcibili). Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (questo inteso come insieme di condotta, nesso causale ed evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria.

Quest’ultima è esattamente la conclusione cui perviene la sentenza impugnata; questa è invece la conclusione contestata dalla ricorrente, che pur condivide, ed anzi sottolinea, la distinzione tra danno quale elemento costitutivo dell’illecito e danno quale sua conseguenza, nonchè la distinzione tra causalità materiale e causalità c.d. giuridica (per come dimostrato, da ultimo, col richiamo, contenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c., alla sentenza 2 novembre 2010 n. 22267 di questa Corte, che riepiloga i principi pure sopra espressi).

1.3.- L’insistenza della ricorrente nel sostenere la necessità di un accertamento volto a verificare la sussistenza della lesione di un proprio diritto, che identifica col diritto all’integrità del patrimonio, in tanto si spiega in quanto presuppone che tale lesione, in sè considerata, sia risarcibile – e questo presupposto, non esplicitato dalla ricorrente ma (come ben rilevato dalla Corte d’Appello) sottinteso alla sua linea difensiva – trova riscontro nell’affermazione, di cui si dirà trattando del terzo motivo di ricorso, della risarcibilità della lesione dell’interesse protetto, considerato sotto il profilo della perdita di chance.

Se per riconoscere il diritto al risarcimento del danno si potesse prescindere da conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (come sarebbe se si seguisse l’iter argomentativo della ricorrente), si configurerebbe una fattispecie di danno c.d. in re ipsa, per la quale evento lesivo ed evento dannoso finirebbero per coincidere; volendo far riferimento alla nota distinzione – richiamata dalla ricorrente e ripresa nella sentenza impugnata, al fine di evidenziarne il superamento – tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta dalla altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 e abbandonata dalla stessa Consulta con la sentenza n. 372 del 1994), è proprio la ricorrente che finisce per sovrapporne i concetti, chiedendo il risarcimento della lesione in sè (danno-evento) e non delle perdite, nel caso di specie economiche, che essa lesione (rectius, il fatto illecito del quale la lesione è uno degli elementi costitutivi) avrebbe prodotto (danno-conseguenza). Poichè, per quanto detto sopra (ed a prescindere da ipotesi eccezionali, in cui si abbia un pregiudizio non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti della persona collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionali che determini una perdita di valore in sè risarcibile), l’obbligazione risarcitoria presuppone sempre che vi siano delle conseguenze dannose (nel caso di specie, patrimoniali soltanto) risarcibili ex artt. 1223 e 2056 c.c., una volta constatato che esse non sono concretamente configurabili, rimane superato il problema dell’accertamento dell’elemento oggettivo dell’illecito (vale a dire dell’individuazione di un interesse giuridicamente protetto che si assuma leso) così come quello dell’accertamento della condotta dannosa e dell’elemento soggettivo.

Dal momento che, come si dirà trattando del terzo motivo di ricorso, il giudice di merito ha ritenuto che la Banca Popolare di Intra Soc. Coop. a r.l. non abbia subito alcuna conseguenza dannosa risarcibile a causa della condotta ascritta all’allora Banca popolare di Novara Soc. coop. a r.l., è corretta la sentenza impugnata che ha reputato sufficiente tale riscontrata mancanza ai fini della decisione di rigetto e, quindi, superfluo l’esame della condotta della convenuta- appellata sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della lesione di un interesse giuridicamente protetto. Vanno perciò rigettati i primi due motivi di ricorso.

2.- Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi essenziali e comunque erronea applicazione di norma di legge, con riferimento agli artt. 2043, 2056 e 1223 e 1226 c.c..

Il motivo è connesso alle deduzioni della ricorrente secondo cui, a seguito dell’esercizio della facoltà di surroga al creditore procedente da parte del concessionario del servizio riscossione tributi e quindi a seguito del compimento dell’esecuzione esattoriale, piuttosto che dell’esecuzione immobiliare secondo le norme del codice di rito, la Banca istante, in quanto creditrice procedente e pignorante in tale ultima esecuzione, avrebbe subito un danno consistito nel minor realizzo per l’immobile pignorato, il cui valore a base d’asta, già stimato dall’esperto del Tribunale di Novara in L. 238.000.000, era stato dapprima rideterminato, nella procedura esattoriale, in L. 103.824.000 e quindi ridotto al prezzo di aggiudicazione di L. 52.000.000, delle quali L. 1.756.000 attribuite al concessionario ed il resto alla Banca popolare di Intra. Pertanto, secondo la ricorrente, esercitando in maniera scorretta il proprio potere di surroga, tanto da porre in essere un abuso del diritto, la Banca popolare di Novara avrebbe provocato il danno dato dalla differenza dei valori sopra detti, causato sia dallo spostamento dell’espropriazione da Novara a Borgomanero sia dall’automatica fissazione di una base d’asta del tutto incongrua rispetto al valore effettivo del bene pignorato (che, a sua volta, avrebbe provocato l’aggiudicazione definitiva ad un prezzo del tutto irrisorio). Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione il "primo e fondamentale elemento costitutivo del danno lamentato dalla Banca, vale a dire l’abbattimento del valore d’asta del bene fin dal primo incanto", che avrebbe finito per influenzare tutta la procedura di aggiudicazione, con "la conseguente perdita di chance per la Banca di vedere in modo più consistente soddisfatte le proprie ragioni". 2.1.- La censura è infondata.

La sentenza impugnata esamina tutti gli elementi addotti dall’appellante a dimostrazione dell’esistenza di conseguenze dannose risarcibili.

In particolare, non risponde al vero che non abbia considerato l’abbattimento del valore base d’asta, poichè tale abbattimento è presupposto nella parte di motivazione che argomenta in punto di dinamica tra prezzo di offerta e prezzo di domanda, per sostenere che è proprio tale dinamica che definisce il prezzo di aggiudicazione e non, come vorrebbe l’appellante, odierna ricorrente, "la mera sequenza dei precedenti incanti andati deserti". Ed invero – a voler seguire l’argomentare della stessa appellante – si sarebbe dovuto "supporre che sol perchè il bene è stato aggiudicato al terzo incanto, altrettanto sarebbe successo ove si fosse proceduto in sede esecutiva ordinaria" : tale argomentare soltanto, infatti, giustifica l’assunto della ricorrente che, essendo più alto il prezzo di partenza, sarebbe stato più alto il prezzo d’aggiudicazione, nel presupposto – invece confutato dal giudice di merito- che tale ultimo prezzo si sarebbe venuto comunque a determinare all’esito di tre incanti andati deserti.

Detto argomentare dell’appellante, odierna ricorrente, è smentito dalla Corte d’appello con motivazione esplicita, congrua e logica, che tiene conto anche dell’altro argomento difensivo della Banca istante (non riproposto in sede di legittimità), evidenziando come nemmeno fosse significativo lo spostamento della procedura da Novara a Borgomanero al fine di far supporre la riduzione del numero dei possibili offerenti, dal momento che era rimasta invariata la pubblicità d’asta e che l’immobile pignorato era comunque più prossimo, per la sua ubicazione territoriale, al bacino di utenza della sezione distaccata di Borgomanero.

Risulta pertanto sorretta da adeguata motivazione la conclusione della sentenza impugnata per la quale è da escludere che l’esecuzione c.d. erariale abbia, in sè, provocato alla creditrice, già procedente in sede ordinaria, un danno patrimoniale risarcibile, specificamente il pregiudizio consistente – secondo la ricorrente – nella diminuzione dei possibili ricavi rivenienti dall’asta.

2.2. – Quanto al vizio di violazione di legge, va aggiunto che, anche a voler identificare l’interesse protetto leso, nel caso di specie, come diritto all’integrità patrimoniale, ciò che rileva è che, comunque, mancano le conseguenze patrimoniali dannose di detta (asserita) lesione, intese come perdite che "siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo ex art. 1223 c.c..

A questa conclusione è giunto il giudice di merito, argomentando con motivazione non meritevole di censura, sicchè è del tutto irrilevante che non si sia soffermato sulla lesione del diritto all’integrità patrimoniale del creditore ipotecario procedente.

2.3.- Quanto all’ulteriore argomento della ricorrente, secondo cui la conseguenza pregiudizievole risarcibile nel caso di specie sarebbe consistita non solo e non tanto nel minor soddisfacimento del credito del creditore ipotecario (che, come detto, il giudice del merito ha ritenuto non essere stata conseguenza immediata e diretta del compimento dell’esecuzione nelle forme della c.d. esecuzione esattoriale), ma nella perdita di chance, occorre fare chiarezza sul concetto al quale la ricorrente intende riferirsi.

Se con esso intende alludere, come si desume dalla parte conclusiva dell’illustrazione del terzo motivo di ricorso, all’elemento oggettivo dell’illecito inteso appunto come perdita di chance (che sarebbe stata integrata dal fatto stesso dell’abbattimento del prezzo base d’asta, il quale, in sè considerato, avrebbe leso il diritto all’integrità patrimoniale della banca istante), è sufficiente richiamare quanto detto al precedente punto 1. in merito alla differenza tra lesione dell’interesse protetto e conseguenze dannose risarcibili: non è dato comprendere quali sarebbero le conseguenze di tale asserita "perdita di chance" risarcibili "quanto meno sulla base dell’art. 1226 c.c." (secondo quanto sostiene la ricorrente) se non identificandole con quelle stesse delle quali la Corte di merito ha escluso la sussistenza evidenziando l’irrilevanza del decremento di valore base d’asta apportato al bene pignorato con riferimento al ricavo finale costituito dal prezzo di aggiudicazione.

Se invece si intende sostenere che sia risarcibile in sè la c.d. perdita di chance, intesa quale elemento oggettivo dell’illecito, come sembrerebbe potersi desumere dalla memoria ex art. 378 c.p.c., allora verrebbe riproposta la questione dell’ammissibilità del risarcimento del danno c.d. in re ipsa, da escludersi secondo quanto già ampiamente motivato.

Anche il terzo motivo, così come illustrato sia in ricorso sia in memoria (in quest’ultima anche in collegamento con i motivi primo e secondo), va perciò rigettato.

3.- Col quarto ed ultimo motivo di ricorso si denuncia l’omessa valutazione di un motivo di impugnazione e di elementi controversi, specificamente la "mancata analisi dell’abuso del diritto come fattispecie diversa dall’illecito aquiliano"; quindi la violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, nel testo vigente anteriormente alla riforma.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato neìl’omettere l’esame della fattispecie dell’abuso di diritto, con riguardo alla norma da ultimo citata. Quindi, illustra il motivo al fine di dimostrare la sussistenza, appunto, dell’abuso, che sarebbe consistito, nel caso di specie, nel non corretto esercizio del potere di surroga del concessionario ai sensi della norma della quale si assume la violazione.

3.1.- La censura è infondata ed è corretta la statuizione della Corte d’Appello di Torino che ha ritenuto assorbito l’esame del motivo d’appello concernente la sussistenza stessa dell’abuso del diritto "in quanto inidoneo a condurre ad un esito di accoglimento del gravame". 3.2.- Richiamata la ricostruzione dell’illecito svolta ai precedenti punti sub 1., va altresì precisato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, sono configurabili due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità e la determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria (cfr., tra le altre, Cass. 31 maggio 2005, n. 11609).

Orbene, la problematica dell’abuso del diritto, e della sua riconducibilità alla condotta rilevante quale elemento costitutivo di un fatto illecito, attiene al primo dei detti giudizi.

Impregiudicata restando la questione complessa e controversa, ma non rilevante ai fini della presente decisione – della configurabilità dell’abuso quale illecito, contrattuale (per il quale, Cass. 18 settembre 2009 n. 20106) od extracontrattuale, è tuttavia generalmente riconosciuto – ed è dato anzi per presupposto dalla ricorrente- che in tanto una condotta di abuso del diritto rileva a fini risarcitori in quanto si ritenga che da essa siano derivate conseguenze pregiudizievoli; e non è in discussione che le conseguenze pregiudizievoli in tanto sono risarcibili in quanto rientrino nel paradigma dell’art. 1223 c.c. e seg., e art. 2056 c.c..

La verifica della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli risarcibili prodotte da una condotta abusiva attiene al secondo dei due giudizi sopra richiamati.

Ne segue che, quando alla stregua di tale giudizio, si escluda che vi siano danni risarcibili che siano conseguenza di una determinata condotta del soggetto chiamato a risponderne, è superflua la valutazione di tale condotta sia, in ipotesi, con riguardo all’art. 2043 c.c., (secondo quanto già detto ai precedenti punti sub 1.), sia con riguardo alla specifica figura dell’abuso del diritto (qui ribadendosi, peraltro, che ne resta impregiudicata la definizione anche nei rapporti con l’illecito aquiliano).

Una volta escluso dalla Corte d’Appello che l’esecuzione c.d. esattoriale potesse essere considerata causa di conseguenze patrimoniali risarcibili in capo all’odierna ricorrente, restava effettivamente assorbito l’esame della condotta del concessionario che di detta esecuzione si era fatto procedente, con riferimento all’esercizio del diritto di surroga, poichè anche un’eventuale delibazione dell’abuso di tale diritto, non avrebbe potuto condurre all’accoglimento della domanda risarcitoria.

Quanto detto comporta il rigetto anche del quarto motivo di ricorso.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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