Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-04-2011, n. 13452 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato per L.M. la condanna del GUP del Tribunale di Roma alla pena di anni quattro ed Euro 16.000,00 di multa per la detenzione di sostanza stupefacente ed anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa di reclusione per la detenzione dell’arma, riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente del rito e ha assolto M.R. dalla detenzione di gr 90 di cocaina, dell’unitario reato contestato al capo A) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, ricorrono, con autonomi ricorsi, le difese dei due imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivi:

M.:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità della sentenza.

Il M. è stato assolto dall’accusa di detenzione di gr 90 di cocaina che il giudice di prime cure ha ritenuto di addebitare al solo L., riconoscendo per il M. l’illecita detenzione a fine di spaccio di sole 28 dosi di cocaina.

Il mero dato quantitativo non può servire ad escludere l’utilizzo per fini personali della sostanza stupefacente e la sentenza impugnata è carente di motivazione sul punto. b) La violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale essendo stata negata l’attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 5 evidenziandosi circostanze del fatto che avrebbero consentito il riconoscimento dell’attenuante speciale. c) L’erronea applicazione della legge penale perchè non è stata riconosciuta la continuazione tra i due delitti L.. a) Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della continuazione tra i delitti. Afferma il ricorrente che nei cinque anni successivi al fatto e prima che intervenisse la sentenza di primo grado l’imputato si era sottoposto, fruttuosamente, ad un periodo di disintossicazione e nel frattempo era intervenuta la modifica legislativa che aveva reso più mite il trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, modificando l’entità del minimo edittale.

Manca, tuttavia, nella sentenza impugnata la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio prescelto; inoltre competeva comunque al giudice di merito riconoscere la continuazione tra i due delitti ascritti all’imputato, che è stato tossicodipendente ed al quale andava comunque riconosciuta la valutazione della sussistenza della continuazione ai sensi del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies. b) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 non avendo il giudice motivato, in relazione allo specifico motivo di appello le ragioni del rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante.
Motivi della decisione

2. Il ricorso del M. è manifestamente infondato.

2.1 La motivazione della sentenza non presenta i vizi denunciati dal ricorrente: non vi è, infatti, nulla di illogico nel dedurre, come ha fatto la Corte territoriale, dalle circostanze di fatto, relative al rinvenimento della cospicua quantità di dosi di cocaina e dell’ingente somma di denaro in possesso del M., in occasione di un incontro con un altro spacciatore, in una con le circostanze personali, dell’essere M. gravato da numerosi precedenti penali e dall’essere privo di introiti leciti e documentati, l’univoca indicazione della destinazione dello stupefacente allo spaccio e dell’altrettanto univoco significato di destinazione a terzi e non personale della cocaina. Giudizio che ha indotto, sul filo di una logica strettissima la Corte di merito anche ad escludere la possibilità di riconoscere l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in ragione di una valutazione del contesto circostanziale indicativo di scenari delittuosi più ampi di quelli rilevati nel caso di specie.

2.2 Nella sostanza i motivi di ricorso sub a) e b) sono inammissibili perchè, apparentemente lamentano il vizio di illogicità della motivazione ma in realtà tendono alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, senza riuscire ad evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato.

2.3 Quanto al motivo di ricorso sub e), la mancata continuazione tra i reati, va rilevato che il motivo non è stato dedotto in appello e tanto esclude, per la conseguente preclusione, che possa validamente avanzarsi per la prima volta con il ricorso per cassazione.

2.4 Il ricorso del M. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.5 Il ricorso di L. è fondato solo per quanto attiene il trattamento sanzionatorio.

2.6 Per L.M., la pena per la detenzione dello stupefacente è stata calcolata procedendo da una pena detentiva base che costituiva il minimo edittale, secondo la normativa previgente il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis del convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Con la sentenza della 40 sezione n. 48334 del 25/11/2009 Rv. 245739, questa Corte ha precisato che: "E principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che – nel caso di riduzione del minimo edittale della pena, per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità, non debba ritenersi violato il principio del divieto di reformatio in pejus se, applicato dal primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello abbia tenuto conto della modifica normativa applicando però una pena superiore al nuovo minimo (in questo senso v. Cass., sez. 6, 25 gennaio 1995, nn. 3577 e 3587, rv, nn. 200707 e 200709, entrambe in tema di minimo edittale per il reato di oltraggio oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità riferita proprio al minimo della pena edittale).

2.7 Questo collegio, che condivide e fa proprio il predetto principio, rileva che, nel commisurare la pena, la Corte di merito non ha fatto alcun riferimento al mutamento legislativo nè alla oggettiva differenza di minimo edittale vigente all’epoca del giudizio di prime cure, nè per altro verso emerge un criterio di misura e gravità che in qualche modo giustifichi il quantum di pena ora preso a base del calcolo (anni otto di reclusione), sicchè la motivazione, sul punto, si dimostra carente. In altri termini è ragionevole il dubbio che la Corte di merito abbia mantenuto la misura della pena ravvisando equo commisurarla al minimo edittale senza,però, tener presente che, nelle more, tale minimo era stato normativamente modificato. Si impone, pertanto, l’annullamento sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma perchè, con specifico riferimento al mutamento legislativo ed al principio di diritto su menzionato, provveda a dare congrua motivazione del regime sanzionatorio scelto.

Nel resto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perchè pretestuosamente incentrati su un vizio di motivazione che non è dato ravvisare, attesa la puntuale motivazione sia in punto di insussistenza dell’attenuante speciale ritenuta incompatibile con la quantità e le circostanze che accompagnano quella detenzione sia in punto di mancanza di unitario disegno criminoso in ordine alla continuazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., dichiarato inammissibile il ricorso di M.R., il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata, relativamente a L. M., limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di L..

Dichiara inammissibile il ricorso di M.R. che e pagamento delle spese e della somma di Euro mille alla ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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