Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 284 Commercio, industria e artigianato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento n. 326 del 2006 l’Amministrazione regionale ha concesso in via provvisoria alla società appellante un contributo a fondo perduto – a valere sulla misura 401 b1 del P.O.R. Sicilia – per la realizzazione di un centro logistico in Isola delle Femmine.

La società ha poi presentato richiesta, motivata in relazione ad esigenze di forza maggiore, di un differimento al 18.5.2008 del termine di realizzazione dell’intervento, originariamente fissato al 30.9.2007.

Per parte sua l’Assessorato, con decreto n. 1843 del 2008, ha postergato la data di ultimazione dei progetti di investimento di cui alla misura 401 b1 del P.O.R. al 31.1.2009.

Sulla base del provvedimento ora citato la Società con istanza del 19.12.2008 ha rappresentato di aver reperito in altro comune idoneo impianto per la realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi a portarla effettivamente a buon fine nel termine prorogato.

Invece in data 15.6.2009 la società ha appreso che l’IRFIS, nella sua qualità di istituto concessionario gestore dell’iniziativa, aveva avviato l’iter per l’escussione della garanzia fideiussoria da essa originariamente prestata.

Dopo avere diffidato l’Amministrazione, la società ha allora proposto avanti al T.A.R. Palermo ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, onde veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di concessione del finanziamento e di proroga dei termini per la realizzazione dell’intervento.

Intanto con nota del 30.11.2009 l’Assessorato ha comunicato alla società l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del contributo originariamente concesso.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il gravame, osservando in sostanza che l’Amministrazione non è rimasta inerte, avendo avviato il procedimento per la revoca dell’agevolazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione.

Si è costituito in resistenza l’Assessorato competente.

Si è costituito ed ha spiegato controricorso l’IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A. il quale nella qualità di concessionario gestore ha richiesto il rigetto dell’appello.

Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 117 del C.P.A.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e va pertanto respinto.

Con il primo motivo, rubricato alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, l’appellante insiste nel sostenere che l’Amministrazione aveva l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, recante la concessione in via definitiva del finanziamento o la revoca dello stesso.

Non può infatti ritenersi, secondo l’appellante, che il mero avvio del procedimento di revoca faccia venire meno l’esigenza di un provvedimento formale da adottarsi, peraltro, anche alla luce delle argomentazioni istruttorie sulla scorta delle quali la società ha escluso ogni sua inadempienza.

Il mezzo non è fondato.

Dalla copiosa documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado emerge infatti che l’IRFIS a più riprese si è espresso negativamente sulle istanze di proroga e delocalizzazione dell’intervento avanzate dalla Warehousing Goods s.r.l., pervenendo infine a formulare all’Assessorato una richiesta di revoca del beneficio provvisoriamente concesso.

Per parte sua l’Assessorato ha aderito a tale richiesta, ritenendola fondata, ed ha quindi avviato il procedimento per la revoca, notiziandone la società interessata.

In tale contesto, come perspicuamente rilevato dal T.A.R., deve escludersi che l’Amministrazione sia rimasta inerte a fronte delle istanze avanzate dalla società beneficiaria del finanziamento provvisorio, avendo la Amministrazione stessa evidentemente provveduto in senso negativo con atti formali.

L’appellante non può quindi ragionevolmente allegare il suo diritto ad ottenere una risposta dell’Amministrazione sulla sua istanza di concessione definitiva del finanziamento, in quanto l’Amministrazione si è chiaramente pronunciata al riguardo in modo del tutto concludente ed inequivoco.

Nè, del resto, può ravvisarsi un reale interesse dell’appellante ad ottenere una sentenza che imponga all’Amministrazione di adottare un provvedimento finale negativo in ordine alle pretese della società.

Inammissibile è poi il secondo motivo col quale l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui dà conto della omessa impugnazione da parte di Warehousing Goods s.r.l. delle note dell’IRFIS e dell’Assessorato sopra richiamate.

Infatti ogni considerazione in ordine alla lesivisità ed immediata impugnabilità di dette note esula dai confini del presente giudizio, nel quale si controverte unicamente dell’eventuale comportamento omissivo dell’Amministrazione e nel quale l’appellante non può quindi pretendere di introdurre questioni che riguardano la natura degli atti in questione e la loro sostanziale legittimità.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfetaria nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori in favore di ciascuna delle Amministrazioni appellate per complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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