Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2011, n. 14272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- C.A. interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione da lei proposta, quale erede con beneficio di inventario della coesecutata deceduta C.S., nella procedura di esecuzione forzata immobiliare intentata dal Condominio (OMISSIS), nei confronti di quest’ultima e del condebitore C.P., nella quale era intervenuta la creditrice munita di titolo esecutivo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

2.- La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 6 maggio 2006 e notificata il 9 giugno 2006, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’unica appellata costituita, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione C.A., a mezzo di un motivo, relativo sia al vizio di violazione di legge che al vizio di motivazione. Resiste con controricorso la S.G.C., s.r.l. – Società Gestione Crediti, in qualità di cessionaria dei crediti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Il presente ricorso per cassazione è inammissibile.

Il ricorso risulta notificato il 21 settembre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste pubblicata il 6 maggio 2006 e notificata il 9 giugno 2006.

Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10), purchè sia ancora in discussione il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2 va computato a decorrere dal 9 giugno 2006, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè era già scaduto alla data del 21 settembre 2006, quando il ricorso venne notificato agli intimati. Ne segue che, essendo in contestazione il diritto della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (ed oggi della cessionaria del credito S.G.C. s.r.l. – Società Gestione Crediti) a procedere ad esecuzione forzata, l’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.

La statuizione di cui sopra è pregiudiziale rispetto a quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dalla ricorrente con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., senza che risulti altresì depositata formale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ..

In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata costituita.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di S.G.C. s.r.l. Società Gestione Crediti delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano nella somma di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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