Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-04-2011, n. 13450

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di condanna di B.G. per la ricettazione di ciclomotori e di B. F. per l’incendio del ciclomotore di proprietà di M. F., alla pena, B.G. di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 3000,00 di multa e B.F. alla pena di anni uno di reclusione, ricorre la difesa dei due B., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a) l’eccezione di nullità o inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti effettuati dalla P.G. sull’hard disk del computer della farmacia "(OMISSIS)" per violazione dell’art. 360 c.p.p., così come già proposta in appello. b) Il difetto di motivazione e la violazione dei principi fondamentali in materia di responsabilità penale con riferimento all’art. 27 Cost., comma 2 in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato B.G..

Il ricorrente, a tal proposito, riporta integralmente il motivo di impugnazione già dedotto in appello, che nella sostanza evidenzia come i ciclomotori di provenienza furtiva, il cui possesso è stato attribuito a B.G., in realtà erano stati rinvenuti sulla pubblica via e che nessun elemento di prova giustifica l’attribuzione dei ciclomotori proprio all’imputato che si è dichiarato estraneo ai fatti. Secondo il ricorrente l’affermazione di responsabilità penale riposa su un’affermazione dei giudici di merito, non riscontrata, secondo la quale il B. non avrebbe negato la disponibilità dei motorini e, comunque, sulla circostanza assolutamente generica dell’essere il luogo dove sono stati rinvenuti i motorini nella diretta disponibilità dell’imputato, perchè lì era solito posteggiare l’autovettura c) il vizio di motivazione, per essere questa meramente apparente,con riferimento agli elementi che provano la responsabilità di B. F..

Costui, infatti, non sarebbe chiaramente identificabile nella persona che, nel filmato di scadente qualità, si aggira nei pressi del motorino incendiato. Nè è stato provato che la felpa, caratterizzata dall’essere piena di scritte e disegni, che indossa la persona che si vede nel filmato sia perfettamente sovrapponibile a quella che è stata rinvenuta nell’abitazione del B.. d) La Corte utilizza, poi, le dichiarazioni della madre del B., inserite nel verbale di sequestro della felpa perchè rese nel momento dell’esecuzione dell’atto irripetibile; le dichiarazioni, tuttavia, non sono atti irripetibili e devono essere considerate secondo le regole della prova dichiarativa. Queste ultime non sono state però documentate nelle forme di rito nè la donna, in dibattimento, è stata citata come teste.
Motivi della decisione

2. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo, relativo all’eccezione di nullità dell’accertamento tecnico sul computer, è inammissibile per una duplice ragione.

2.2 Innanzitutto va ricordato che secondo la giurisprudenza ripetuta e costante di questa Corte, che questo Collegio fa propria e che è stata correttamente citata nella sentenza impugnata, l’estrazione dei dati archiviati in un computer, non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte. Rv. 244454. 2.2 Va anche ricordato che la lettura dell’"hard disk" di un computer sequestrato, è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all’assicurazione delle fonti di prova e pertanto non può essere considerata alla stregua di un accertamento tecnico irripetibile. Rv. 243495, Rv. 239397. 2.3 L’attività svolta al riguardo dalla P.G., infatti, rientra tra quelle che le competono ai sensi dell’art. 348 c.p.p. e art. 354 c.p.p., comma 2, e va escluso che, nella specie, debba essere osservata la disciplina prevista per gli accertamenti tecnici irripetibili, atteso che l’attività di riproduzione dei files memorizzati non comporta, se effettuato da persona esperta della materia e con tutti gli accorgimenti necessari ad escludere le variazioni dello stato di fatto dei file, l’alterazione nè la distruzione dell’archivio informatico, che rimane immutato e quindi consultabile ed accessibile nelle medesime condizioni, anche dopo l’intervento della polizia giudiziaria. Si tratta, infatti, di un’attività sempre reiterabile, alla cui esecuzione non è necessaria la partecipazione del difensore, poichè la stessa può essere ripetuta in contraddittorio, se ciò è richiesto dallo sviluppo dibattimentale del procedimento Rv. 243922, Rv 243150.

L’eccezione è, per tali aspetti sostanziali manifestamente infondata.

2.4 L’eccezione di nullità/inutilizzabilità dell’accertamento informatico, però, è inammissibile anche perchè formulata rinviando de plano a quanto già prospettato in appello e senza alcun riferimento al contenuto della specifica motivazione articolata sul punto dalla Corte di merito.

A tal proposito è noto che la giurisprudenza di legittimità, cui si rifà integralmente la giurisprudenza di questo collegio, ritiene generici i motivi di ricorso che consistono nella pedissequa ripetizione di quelli già formulati in grado d’appello.

I motivi di ricorso, per essere specifici,devono rappresentare una censura meditata della decisione impugnata. Rv 179874 e quando, invece, gli argomenti esposti nei motivi di ricorso, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla motivazione stessa, devono essere dichiarati inammissibili. Rv.200180. 2.5 Anche i motivi di ricorso sub b) e c) sono inammissibili. Essi infatti, oltre a riproporre le stesse censure dell’appello (il secondo motivo è proprio la pedissequa trascrizione del motivo d’appello), cercano anche di accreditare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti. Ma il controllo di legittimità ha un ambito circoscritto: la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2,1994, rv 196955). Inoltre, secondo l’orientamento più accreditato e datato di questa Corte,che il Collegio condivide, sono inammissibili i motivi di ricorso, concernenti vizi di motivazione della sentenza di appello, meramente ripetitivi di quelli proposti in appello, essendo in tal caso solo apparente la critica logica alla motivazione di detta sentenza, a meno che questa non sia a sua volta, meramente ripetitiva della motivazione del primo giudice. Rv. 175027. 2.6 Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame in riferimento a specifici punti del provvedimento impugnato. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. (rv 212610).

2.6 Anche il quarto motivo non può essere accolto. In linea di diritto, la questione proposta dal ricorrente è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza,datata e costante di questa Corte, nel senso che: "in tema di prove, il verbale di sequestro contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di modificazione successiva e che esso, quindi, va annoverato tra gli atti non ripetibili ed inserito nel fascicolo per il dibattimento; del medesimo inoltre deve essere data lettura ex art. 511 c.p.p..

Ne deriva che il giudice può legittimamente utilizzare come prova il contenuto del documento in tutta la sua estensione e con riferimento sia alla individuazione dello stato dei luoghi e cose, sia alle dichiarazioni rese. Per queste ultime tuttavia trova applicazione l’art. 511, comma 2, con la possibilità di lettura solo dopo l’esame della persona, tranne che sia impossibile procedervi Rv.192191".

Il motivo di ricorso, sotto il profilo di diritto, è manifestamente infondato.

2.7 Ma va anche rilevato che la censura è priva di effettiva rilevanza processuale perchè la circostanza dell’appartenenza della felpa a B.F. non è determinante nel complessivo quadro probatorio che ancora la responsabilità dell’incendio all’imputato.

Infatti l’assetto probatorio configurato dai giudici di merito non viene meno se viene a mancare il supporto della spontanea dichiarazione della madre di quest’ultimo. Come la Corte territoriale ha ben precisato in motivazione, B.F. è stato riconosciuto, dal brigadiere A., con apprezzabile grado di certezza, nella persona ritratta nelle foto estratte dal filmato della telecamera posta in prossimità del luogo ove si è verificato l’incendio e, la conferma di tale riconoscimento, è che la persona del filmato vestiva una felpa in tutto uguale a quella rinvenuta nell’abitazione e quindi nella disponibilità del B..

2.8 A questo punto della motivazione, la prova a carico dell’imputato, in tutta la sua valenza, è configurata, perchè ciò che effettivamente ha rilevanza nell’argomentare della Corte è che B.F. avesse la disponibilità dell’indumento e non che ne fosse anche il proprietario, circostanza quest’ultima, del tutto ultronea e superflua nell’economia del discorso. Anche a voler eliminare dal discorso probatorio della Corte l’appartenenza della felpa proprio a B.F., la valenza probatoria a carico dell’imputato non muta.

2.10 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, ciascuno, alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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