Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-04-2011, n. 13449

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna di D.V.R. per i reati di tentata rapina e simulazione di reato, del Tribunale di Napoli, del 26 09.2007, ricorrono, con autonome impugnazioni, il D.V. ed il suo difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: il difensore:

a) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità a causa della irritualità della relazione fatta dall’ufficiale giudiziario in occasione della notifica della citazione a giudizio d’appello, eseguita presso i domicili conosciuti dell’imputato. Il ricorrente lamenta che la notifica sia stata effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso il difensore, dopo due tentativi non andati a buon fine di notifica all’imputato presso i due domicili conosciuti di quest’ultimo. La notifica sarebbe irritale per l’omessa indicazione del domicilio ove era stata tentata infruttuosamente la notifica e della persona che dette l’informazione del trasferimento dell’imputato.

D.V.R.:

a) La violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla rapina per essere la motivazione manifestamente illogica e contraddittoria quanto all’attribuzione del fatto all’imputato perchè gli elementi in base ai quali la Corte di merito avrebbe confermato la condanna sono gli stessi evidenziati dal giudice di prime cure, impropriamente utilizzando, anche se in sentenza si afferma il contrario, le dichiarazioni dall’imputato, rese spontaneamente ed in assenza del difensore, per collegare tra di loro i vari elementi indiziari, che singolarmente presi non avrebbero avuto lo stesso valore probatorio. La motivazione della Corte sarebbe illogica e contraddittoria perchè, dopo aver affermato che le spontanee dichiarazioni non sono utilizzabili ai fini della prova della tentata rapina utilizza proprio quelle dichiarazioni per farne il collante dei vari elementi indizianti. b) Lamenta ancora il ricorrente che è errata la qualificazione dei fatti come rapina consumata piuttosto che tentata c)la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 63 c.p.p., comma 2 in riferimento al capo b) dell’imputazione per illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese cantra se: lamenta il ricorrente che le spontanee dichiarazioni, rese il 04.01.2005 per le quali pure si è prestato consenso all’utilizzo pro reo, diversamente da quanto affermato in sentenza, trattandosi di prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191 c.p.p. e art. 63 c.p.p., comma 2, non possono essere utilizzate contra reum.
Motivi della decisione

2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

2.1 Il ricorso della difesa si articola solo sulla pretesa irregolarità della relata di notifica eseguita presso i domicili conosciuti dell’imputato, volendosene far conseguire motivi di nullità della notifica stessa. Questo collegio fa propria la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema – sentenza 7 gennaio 2005, n. 119 – che hanno affermato il principio secondo il quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p..

2.2 Nella fattispecie in esame, il ricorrente non lamenta l’omissione nella notifica bensì solo una irregolarità nella redazione della relata della notifica, vizio, che ad ogni buon conto, non incide sulla effettività della conoscenza del decreto di citazione che è stato poi notificato ritualmente al domicilio del difensore di fiducia,rendendo così conoscibile, in virtù del rapporto fiduciario tra questi ed il cliente, l’atto noficato.

2.3 La pretesa nullità avrebbe pertanto natura meramente relativa , da eccepirsi, a pena di decadenza, immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti,ai sensi dell’art. 181 c.p.p., comma 3.

Evidente, quindi, la tardività della eccezione, proposta solo con il ricorso per Cassazione, tanto più se si considera che del giudizio di appello era stato ritualmente avvisato il difensore, il quale, essendo stato presente al successivo dibattimento, ben avrebbe potuto sollevare tempestivamente l’eccezione Rv. 246639.

Secondo questo collegio deve applicarsi al caso in esame la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la notificazione del decreto di citazione a giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall’imputato, da luogo a una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato. "Rv 248401". 2.4 Il motivo di ricorso pertanto è manifestamente infondato.

2.5 Anche il ricorso presentato personalmente dal D.V. è inammissibile perchè le censure sono generiche e non documentate pur facendo riferimento a specifici atti.

2.6 Questa Corte ha già detto che il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e), nel far riferimento ad "altri atti del processo" che devono essere specificamente indicati dal ricorrente, ha dettato una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell’art. 581 c.p.p., lett. c), che prescrive che i motivi di impugnazione devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

2.7 L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può, pertanto, essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel pregresso atto di appello, senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto ed in misura tale da consentire alla Suprema Corte, che non ha autonoma disponibilità di conoscenza degli atti, l’esatta individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858) in una con l’indicazione specifica degli atti dai quali si desume la doglianza.

2.8 Da ciò consegue che, con la previsione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), è posto a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l’allegazione degli stessi atti (Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 10951, Casula; Sez. 6, 26 aprile 2006, n. 22257, Maggio).

2.9 Anche il mancato assolvimento all’onere di allegazione, al pari del motivo generico e non articolato secondo i dettami di cui all’art. 581 c.p.p., lett. c), come nel caso in esame, determina l’inammissibilità del ricorso.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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