Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-04-2011, n. 13446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sotto G., Garufi S., che concludono per la accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C., M.G., L.P.L., tramite i rispettivi difensori, con separati atti, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 30.4.2008 con la quale la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione 16.12.2005 del Tribunale di Ragusa, confermando le statuizioni civili, ha dichiarato i reati loro rispettivamente ascritti ( F.: art. 356 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1; M. e L.P. art. 110 c.p. e art. 640 cpv. c.p., n. 1), estinti per intervenuta prescrizione.

La difesa di F.C. richiede l’annullamento della impugnata sentenza deducendo:

1.) vizio di carenza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè il giudice dell’appello non avrebbe correttamente valutato e apprezzato il contenuto delle deposizioni rese da R. M. e D.C. in relazione alla vicenda relativa alla vendita e al montaggio dei pneumatici effettuate in forza di un contratto di fornitura alla AMIU. 2.) vizio di erronea applicazione della legge penale perchè al ricorrente sarebbe stato contestata la violazione dell’art. 640 cpv. c.p., n. 1, mentre il fatto doveva essere considerato come ipotesi di violazione dell’art. 356 c.p..

La difesa di M.G. a sua volta denuncia.

3.) vizio di carenza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte territoriale non avrebbe risposto in modo puntuale alle censure con l’atto di impugnazione;

4.) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè non sarebbero stati presi in considerazione elementi essenziali per la decisione, così pervenendo la Corte ad un travisamento del fatto ricollegabile alla erronea impostazione dell’indagine effettuata dal Perito.

La difesa di L.P.L. a sua volta lamenta:

5.) vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perchè la Corte territoriale (v. pag. 5 della sentenza) dopo avere dato che non rientrava fra i compiti dello imputato di verificare la conciliazione fra i quantitativi di carburante riversato nei serbatoi dell’AMIU e quanto emergente dalla documentazione contabile, è egualmente pervenuta ad una affermazione della sua penale responsabilità. 6.) travisamento del fatto per omessa applicazione della L. n. 142 del 1990, perchè la funzione di Direttore Generale dell’AMIU ricoperta dal prevenuto, lo rendeva responsabile della Gestione della azienda (con conseguente possibile "culpa in vigilando") limitatamente agli aspetti di organizzazione e coordinamento dell’attività dell’impresa.

Esaminando paratamente i motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Dagli atti acquisiti dalla Cancelleria, risulta che in data 15.12.2008 in Vittoria è deceduto il M.G. (v. certificato del Comune di Vittoria in atti Stato civile Anno 2008 parte 1 n. 292). Conseguentemente i reati sono estinti ai sensi dell’art. 150 c.p.. La natura della decisione che deve essere assunta rende superflua la disamina dei motivi di cui ai punti 3.) e 4.).

Infatti, ex art. 129 c.p.p., deve essere pronunciata in via immediata la causa di estinzione dei reati ascritti al M. e per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).

RICORSO F.C..

Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia la manifesta illogicità della decisione impugnata, perchè il reato di truffa aggravata (per omessa fornitura di beni) ascritto al F., nella sua qualità di responsabile della RIAM s.r.l. (fornitrice, a seguito di contratto di appalto, di pneumatici alla AMIU – Azienda Municipale del Comune di Vittoria) sarebbe stato provato esclusivamente dal mancato riscontro delle fatture per le prestazioni di montaggio dei pneumatici alla stessa società RIAM s.r.l., da parte della ditta COMITINI incaricata della esecuzione del servizio.

La doglianza è manifestamente infondata per le seguenti ragioni.

Quanto desunto dalla Corte territoriale dal dato probatorio indicato (avendo la ditta COMITINI – incaricata emesso fatture per il montaggio di soli dieci pneumatici su mezzi della AMIU a fronte di una asserita fornitura di una ben più consistente fornitura da parte della RIAM srl) non appare in sè manifestamente illogico, avendo la Corte territoriale, seguendo lo stesso ragionamento fatto dal giudice di primo grado, superato l’eventuale dubbio sulla attendibilità della documentazione contabile della ditta COMITINI, attraverso il supporto delle deposizioni dei testimoni C., S. G. (magazziniere AMIU) e D.A. (altro fornitore di pneumatici per conto della AMIU). La censura mossa, non dimostrativa di una reale illogicità della motivazione, si traduce nella sostanza in una censura su valutazioni di merito (in questa sede non sindacabili), peraltro reiterativa, nei medesimi termini, della doglianza mossa con l’atto di gravame, in ordine alla quale la Corte territoriale ha dato una risposta precisa ed adeguata. Sotto questo ulteriore profilo, in assenza di censure più specifiche e puntuali sulla motivazione, il motivo deve essere considerato inammissibile, perchè generico e volto ad una rivalutazione alternativa del materiale probatorio.

Con il secondo motivo (2.) il ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’imputato F. responsabile dei reati di cui all’art. 640 cpv. c.p., n. 1 e art. 356 c.p., ponendoli in concorso fra loro; secondo la difesa la contestazione è errata perchè la condotta del delitto di cui all’art. 640 cpv. c.p., n. 1 (consistita nell’avere consegnato un minor quantitativo di beni rispetto a quanto previsto nel contratto) doveva essere considerata assorbita nel delitto di cui all’art. 356 c.p.p..

La doglianza è manifestamente infondata. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. 2, 20.3.2009, n. 15667 in Ced Cass. Rv 243951; Cass. pen., sez. 6, 25.3.1998 in Ced Cass. Rv 213672; Cass. pen., 19.3.1985, Scalabrini) "E’ configurabile H concorso formale fra i reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa contrattuale in danno della p.a., addebitati alla stessa persona per il medesimo fatto." Alla luce della considerazione, condivisa da questo Collegio, per la quale: "Deve anche ritenersi ammissibile il concorso tra la truffa e il reato di frode nelle pubbliche forniture ( art. 356 c.p.) che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi e nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, è ipotizzarle il concorso tra i due delitti. (Sez. 6, Sentenza n. 5102 del 25/03/1998 Ud. (dep. 21/04/1999)" (v. Cass. Sez. 2, n. 15667 cit.). Nel caso in esame con un giudizio di merito non censurabile, tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale hanno ravvisato nella condotta dell’imputato anche il compimento di artifici e di raggiri idonei ad indurre in errore la Pubblica Amministrazione e tali da integrare il delitto di truffa aggravata che ben può essere considerato concorrente con il diverso delitto di cui all’art. 356 c.p.. La motivazione della sentenza impugnata è pertanto adeguata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame.

RICORSO L.P.L.. la difesa lamenta che la Corte territoriale, sulla erronea premessa che l’imputato svolgesse la funzione di direttore amministrativo della AMIU, ha ritenuto il L.P. responsabile del delitto di cui all’art. 640 cpv. c.p., n. 1 attraverso una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica perchè fondata su una prova che non esiste o incontestabilmente diversa da quella reale, richiamando in tal senso, con un secondo motivo (da ritenersi assorbito nel primo) la erronea applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 114.

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè ripropone in questa sede la medesima doglianza già sollevata con i motivi di appello sui quali la Corte territoriale ha reso una risposta adeguata e non sindacabile nel merito.

Anche per espressa ammissione dello stessa difesa ricorrente (v. atto di appello), risulta che il L.P., oltre a rappresentare l’Ente AMIU provvedeva ad un "controllo cartaceo" circa la corrispondenza dei litri di gasolio scaricati presso la cisterna della AMIU, e quelli richiesti; il controllo in questione doveva essere svolto dal L.P. sulla base di documentazione trasmessa dall’ufficio della ragioneria; il controllo in questione era funzionale al successivo pagamento delle fatture emesse dalla ditta fornitrice.

La Corte territoriale fonda, con motivazione non manifestamente illogica, nè contraddittoria ed esente da vizio di travisamento, la affermazione della penale responsabilità del prevenuto, avendo verificato che lo imputato, venendo meno ai suoi doveri funzionali, ha omesso le verifiche (ancorchè limitate ad un controllo puramente "cartaceo"), sulla regolarità delle fornite di gasolio alla AMIU nel periodo aprile 1996 – maggio 1997.

Dalla consultazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che possono essere lette congiuntamente attesa la uniformità dei criteri di valutazione, che le caratterizza), emerge che le forniture di gasolio contabilizzate sono state addirittura eccedenti la capacità di stoccaggio del serbatoio della AMIU. Tale fatto, ad avviso della Corte territoriale, sarebbe stato riscontrabile attraverso la verifica della quantità di carburante fatturata, con la complessiva quantità riportata dai singoli certificati DAS (documenti trasporto del fornitore ditta ARABITO) da correlarsi con le registrazioni di carico del carburante, così come effettuato dal perito di ufficio nominato nel corso del giudizio.

La motivazione resa dalla Corte territoriale appare esaustiva ed adeguata, rispondendo ai due punti essenziali sottoposti al suo esame. Infatti la Corte d’Appello, da un lato ha verificato quale fosse la concreta funzione dell’imputato che aveva il compito (come riconosciuto dallo stesso ricorrente) di effettuare un controllo documentale delle forniture di carburante, prima di procedere ai relativi pagamenti; dall’altro, la Corte d’Appello ha accertato che il suddetto controllo potesse, sulla base della documentazione disponibile e consultabile dallo stesso L.P., essere svolto in modo compiuto. La motivazione sul punto appare del tutto corretta e le doglianze formulate dalla difesa, si sostanziano in censure su valutazioni di fatto, mascherate con richiami ad astratte fattispecie normative che non tengono conto dal reale ruolo svolto dall’imputato nell’ambito della amministrazione della AMIU. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame ex art. 616 c.p.p..

Per effetto della soccombenza i ricorrenti L.P. e F. devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado, dalla parte civile e che vengono liquidate in Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente a M. G. per essere il reato estinto per sopravvenuta morte dell’imputato.

Dichiara inammissibili i ricorsi di L.P.L. e F. C. che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Condanna L.P.L. e F.C., in solido fra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile per il grado e che liquida in Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *