Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 04-04-2011, n. 13470 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato, tramite il difensore, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe, lamenta:

1) il vizio di erronea applicazione della legge penale, perchè "il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto apoditticamente la minaccia integrante integrante il presupposto della rapina, astrattamente minacciose, pronunciate dal L. in uno stato di manifesta e grave ubriachezza" ed inoltre perchè la motivazione sarebbe contraddittoria non potendosi dichiarare sussistente la minaccia, considerando l’idoneità astratta delle parole probabilmente profferite senza rapportarle e compararle alle condizioni soggettive dell’agente.

2) Il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’indagato non avrebbe posto in essere atti di violenza e non avrebbe fatto uso di armi o di altri oggetti atti ad offendere.

3) il vizio di carenza di motivazione per inosservanza e violazione dei criteri di cui all’art. 275 c.p.p..

Con il primo e il secondo motivo, la parte ricorrente, nella sostanza, propone una diversa lettura del materiale probatorio così formulando una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel giudizio di cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla L. n. 46 del 2006, alla Corte di Cassazione restano precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioni impugnata, sia l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Cass., sez. 1, 16.11.2006 in Ced Cass. Rv. 235507).

Sotto questo punto di vista la motivazione del provvedimento è del tutto adeguata avendo, il Tribunale del riesame fornito una breve ricostruzione del fatto che non è stata confutata dalla difesa in ordine al suo fondamento. Nè la condizione di ubriachezza dell’indagato è elemento sufficiente per ritenere non fondato il provvedimento impugnato. L’esame del provvedimento con riferimento al terzo motivo di doglianza consente di affermare che non risponde al vero quanto lamentato dalla difesa. Infatti il Tribunale del riesame ha individuato e indicato i presupposti per la emissione della ordinanza cautelare nelle condizioni di fatto enucleabili sotto l’art. 274 c.p.p., lett. C), facendo presente, a tal proposito che lo indagato è persona già pregiudicata per fatti della stessa natura.

Tale fatto, in modo legittimo costituisce legittimo fondamento, non sindacabile nel merito, per ritenere che nel caso di specie siano inidonee misure cautelari diverse da quella della custodia in carcere.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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