T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, gestore di una stazione di servizio automobilistica sita nel Comune di Pianopoli con annesso bar, inoltrava, in data 19.5.2008, istanza all’AamsUfficio Regionale della Calabria e della Basilicata diretta ad ottenere l’autorizzazione di una rivendita speciale di genere di monopolio da collocare presso il detto bar, all’interno della stazione automobilistica.

A seguito di tale istanza, era attivata la necessaria attività istruttoria, con acquisizione dei pareri della Federazione Italiana Tabaccai, della Guardia di Finanza, si procedeva al sopralluogo in data 25.3.2009, ed era richiesta documentazione comprovante il numero di scontrini emessi negli anni 2008 e 2009.

Con nota del 27.1.2010, ex art 10 bis della legge n.241/1990, l’AamsUfficio Regionale della Calabria e della Basilicata comunicava al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In riscontro a tale comunicazione, il ricorrente formulava delle osservazioni.

In data 11.6.2010, era comunicato il provvedimento prot. n. 6352 con il quale era rigettata l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla istituzione della chiesta rivendita speciale.

Impugna detto provvedimento di diniego il ricorrente, chiedendone l”annullamento, previa sospensione cautelare ed affidandosi ai seguenti vizi:" Nullità del provvedimento prot. n. 6352, emesso dall’Aams – Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata in data 8.6.2010, per: violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 22 legge n.1293/1957; ulteriore violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 53 D.P.R. n. 1074/1958. Nullità del provvedimento prot. n. 6352, emesso dall’Aams – Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata in data 8.6.2010, per: eccesso di potere per contraddittorietà con la circolare della Direzione AAMS n. 04/63406 del 25.9.2001. Nullità del provvedimento prot. n. 6352, emesso dall’Aams – Ufficio Regionale della Calabria e Basilicata in data 8.6.2010, per: ulteriore eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta."

Resistono in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza.

Chiesta la riunione dell’istanza cautelare al merito, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, il ricorrente, premesso che la motivazione del diniego poggerebbe su due elementi -il numero di rivendite già esistenti in rapporto alla popolazione del Comune e la presenza di altra rivendita speciale sulla stessa strada – denuncia violazione dell’art. 22 della legge n. 1293/1957 e dell’art. 53 del DPR n. 1074/1958, i quali, nel disciplinare le rivendite speciali e il rilascio delle relative autorizzazioni, non richiamano in alcun modo il profilo del rapporto tra rivendite esistenti e popolazione. Con il secondo motivo di ricorso, si rileva come l’atto impugnati sia in contrasto con gli stessi criteri che l’Amministrazione si è data con la circolare n- 04/63406 del 25.9.2001, la quale, non contenendo alcun riferimento alla presenza di altre rivendite nel territorio comunale in rapporto alla popolazione (requisito previsto solo per le rivendite ordinarie), contempla la possibilità di autorizzare rivendite speciali nei bar delle stazioni automobilistiche con piazzale superiore a 1000 metri e se sussiste la distanza di almeno 500 metri (o 1000 metri in caso di rivendita sulla stessa strada e senso di marcia) da altra rivendita, circostanze queste tutte presenti nel caso in questione. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il fatto che l’Amministrazione resistente abbia omesso ogni altra valutazione in ordine all’unico aspetto rilevante e cioè l’accertamento delle esigenze di servizio che giustificano l’istituzione di una rivendita speciale.

I tre motivi di ricorso, per quanto formalmente distinti, possono essere esaminati congiuntamente, essendo connessi sotto il profilo logicogiuridico.

Il ricorso è fondato.

La disciplina di riferimento per quanto riguarda l’istituzione delle rivendite speciali èrinvenibile nell’art. 22 della legge n. 1293/1957 e nell’art. 53 del relativo regolamento.

L’art. 22 dispone che "Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere allaistituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.". La norma, pertanto, subordina l’istituzione della rivendite speciali al soddisfacimento di particolari esigenze del pubblico servizio, anche temporaneo, nei casi in cui, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni – previste dalla stessa normativa, al precedente art 21 che contempla requisiti del tutto diversi – che consentono l’istituzione di rivendite ordinarie.

E’, quindi, indubbia la diversità di presupposti che consentono il rilascio di autorizzazioni per rivendite speciali rispetto a quelli richiesti per le rivendite ordinaria, diversità di presupposti che è giustificata dalla diversità di funzione che la rivendita speciale è chiamata a svolgere. Tale diversità di funzione è ben espressa dall’art. 53 del D.P.R., recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1293/57, il quale dispone che "Le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.

Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.

La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita.

Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno".

Dal testo delle disposizioni sopra riportate è possibile trarre le seguenti conclusioni.

L’istituzione (o anche il trasferimento) di una rivendita speciale di generi di monopolio, non postula (necessariamente) il rispetto di requisiti minimi di distanza, requisiti che sono, invece, previsti per le rivendite ordinarie. Ciò non significa che la distanza tra le rivendite esistenti e quella da istituire non assuma alcun rilievo, ma tale aspetto può avere rilevanza solo in via discrezionale, nel caso, cioè, che la distanza assuma un rilievo tale (rivendite poste a pochi metri l’una dall’altra) da rendere inconciliabile la contemporanea presenza di due rivendite.

Ciò deriva dalla particolare funzione attribuita alla rivendita speciale, la quale, infatti, si caratterizza per il fatto che il servizio di vendita è destinato ad essere reso a particolari categorie di utenti, variamente indicate e qualificate, con la conseguenza che il ricorrere dei requisiti richiesti dall’art. 53, d.P.R. n. 1074 del 1958 costituisce una condizione necessaria perché una rivendita di generi di monopolio possa essere qualificata e concessa come speciale, mentre risultano irrilevanti sia la densità di popolazione della zona che le distanze con altre rivendite di generi di monopolio.

Sotto altro profilo, correttamente evidenziato dal ricorrente, si osserva che

il testo dell’art. 22 della legge 1293/1957, proprio in considerazione dell’espresso riferimento alla mancanza delle condizioni necessarie per una rivendita ordinaria, induce a concludere nel senso che non possa trovare applicazione, in sede di istituzione di una rivendita speciale, il solo criterio della distanza, che caratterizza appunto le rivendite ordinarie, occorrendo invece una valutazione improntata a discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la istituzione delle rivendite speciali. In tal senso si è, del resto, orientata la giurisprudenza, che ha sottolineato come l’apprezzamento discrezionale richiesto debba riguardare l’intera vicenda, anche al fine di rilevare se l’eventuale prossimità di altre rivendite renda eventualmente inconciliabile o non utile la progettata rivendita speciale, per la concreta insussistenza delle "particolari esigenze del pubblico servizio" postulate dalla legge (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 122; id, 21 maggio 2010, n.3236;id, 26 marzo 2010, n. 1768; id, 22 marzo 2005, n. 1180; analoghi concetti sono espressi da TAR Lazio, Roma, sez. II, 1 luglio 2010, n. 22079; id, 18 ottobre 2010, n. 32851; TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 ottobre 2010, n. 17583; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23 agosto 2010, n. 1857; TAR Marche, sez. I, 20 aprile 2010, n. 169).

Fatte queste premesse, si rileva come il provvedimento impugnato giustifica il rigetto dell’istanza relativa all’autorizzazione per l’istituzione di una rivendita speciale in quanto "il servizio di vendita è garantito dalle rivendite presenti sull’intero territorio del comune di Pianopoli, rispetto alla popolazione residente (dato ultimo censimento n. 2315 abitanti); inoltre, nella stessa strada in cui è ubicato l’esercizio in questione, opera altra rivendita speciale in stazione di servizio automobilistico; l’ipotetica istituzione di una nuova rivendita speciale determinerebbe una duplicazione del servizio".

Non pare dubbio, quindi, che il diniego sia fondato essenzialmente su due elementi: da un lato la presenza di rivendite ordinarie sufficienti in relazione agli abitanti; dall’altro la presenza di altra rivendita speciale sulla stessa strada.

In considerazione di quanto esposto in precedenza, risulta agevole affermare come la addotta motivazione non sia idonea a giustificare il diniego opposto dall’Amministrazione resistente, la quale ha invocato elementi che attengono ai requisiti previsti per le rivendite ordinarie.

E’ mancata del tutto, invece, quella valutazione complessiva attinente alla sussistenza di quelle particolari esigenze del pubblico servizio, che la legge postula quale requisito per potere istituire una nuova rivendita speciale.

Quanto alla sussistenza dei requisiti, per così dire, tecnici, necessari al fine del rilascio dell’autorizzazione in parola, si rileva come la circolare della Direzione AAMS n.04/63406 del 25.9.2001, con riferimento alle rivendite speciali, prevede che le stesse possano essere istituite nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a metri 1000, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina, distanza portata a 1000 metri, ove questa sia ubicata sullo stesso senso di marcia: in disparte ogni valutazione in ordine alla conformità della previsione rispetto alla norma di legge sopra ricordata, si osserva come, nel caso in esame, tali requisiti siano comunque posseduti dal ricorrente: infatti, come emerge dal verbale di sopralluogo del 25.3.2009 effettuato dall’Amministrazione resistente, il piazzale di pertinenza della stazione di servizio del ricorrente misura una superficie superiore ai 1000 metri, mentre la rivendita speciale più vicina dista 2,2 km.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento di diniego si rileva illegittimo.

In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il provvedimento annullato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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