T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 449 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 986 del 29.1.1999 del Ministero del Tesoro, era stato concesso alla ditta odierna ricorrente, nell’ambito del Patto Territoriale del Cosentino, un contributo in conto impianti pari a euro 1.797.270,01.

In data 3.1.2001, la società P. spa, in qualità di soggetto responsabile del Patto, inviava alla ricorrente una comunicazione di inizio monitoraggio delle iniziative beneficiarie delle agevolazioni del suddetto Patto, allo scopo di accertare l’avanzamento delle iniziative medesime. A tal fine, la P. richiedeva documentazione inerente i titoli di spesa e l’avanzamento del programma di investimento.

Precisa la ricorrente che nonostante con nota del 9.1.2001 la medesima avesse provveduto ad inviare la documentazione richiesta, con successiva comunicazione del 5.10.2001, P. rilevava che non essendo fattivamente iniziato l’investimento, avrebbe avviato le procedure per la revoca del finanziamento.

In seguito, con provvedimento prot. n. 1231.784 del 30.1.2003, il Ministero delle Attività Produttive comunicava l’avvio del procedimento di revoca sull’ipotesi del mancato sostenimento del "primo titolo di spesa".

La ricorrente, recuperata la documentazione a suo tempo inviata alla società P., trasmetteva la stessa al Ministero, significando le ragioni del ritardo nell’invio della documentazione.

Precisa la ricorrente che, non avendo ricevuto più alcuna comunicazione, la stessa rimaneva nel frattempo inerte, evitando di intraprendere nuove spese ed investimenti che, all’esito del procedimento avviato, avrebbero potuto rilevarsi ingiustificati ed inutili.

Dopo un lungo periodo di attesa, giungeva il decreto dirigenziale del 21.4.2005, con il quale, a causa della "mancata rendicontazione di spesa", era disposto il recupero della somma di euro 599.091,30, pari all’importo complessivo delle quote erogate, oltre interessi al tasso e secondo le modalità ivi indicate.

Avverso tale provvedimento insorge l’odierna ricorrente, la quale ne chiede l’annullamento denunciando i seguenti vizi:" Violazione dell’art. 7 L.n. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria. Violazione dei precetti di trasparenza, buona fede, coerenza, buon andamento. Violazione del termine di durata del procedimento; Mancanza delle condizioni sostanziali per procedere alla revoca".

Resiste in giudizio il Ministero delle Attività Produttive, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e/o rigettato nel merito per infondatezza.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

La controversia in esame riguarda la disposta revoca -effettuata con il decreto dirigenziale impugnato – di un contributo reso nell’ambito del Patto Territoriale del Cosentino, concesso alla ditta ricorrente.

Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che la revoca è stata disposta dal Ministero, su segnalazione della società P., a seguito della mancata rendicontazione di spesa, circostanza questa che è stata ritenuta rientrare tra le motivazioni di revoca delle agevolazioni ai sensi del decreto 31 luglio 2000, n. 320.

Appare, quindi, in modo chiaro ed evidente che la contestata revoca è stata disposta a causa di un inadempimento degli obblighi assunti in capo al beneficiario del contributo.

Per giurisprudenza consolidata, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la revoca delle agevolazioni per inadempienze o irregolarità commesse dal beneficiario (Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; id, sez. IV, 4 luglio 2008, n. 3341; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 dicembre 2010, n. 35391; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 settembre 2010, n. 2555; TAR Umbria, sez. I, 22 giugno 2010, n. 383; TAR Campania, Napoli, sez. II; 11 ottobre 2010, n. 18385).

Invero, in tema di riparto di giurisdizione nella materia in esame, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

Nel caso oggetto del presente giudizio, come sopra evidenziato, non c’è dubbio che la revoca del contributo è stata disposta in forza di un asserito inadempimento di obblighi in ordine alla realizzazione dell’intervento finanziato, con la conseguenza che questo giudice è sprovvisto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all’affermazione di quella del Giudice Ordinario consegue peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass. S.S.U.U. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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