Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 05-04-2011, n. 13581

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. G.F. ricorre per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila il 25 marzo 2010, che confermava la condanna inflittagli in primo grado per il delitto previsto dall’art. 388 c.p., comma 3. Con unico motivo denuncia la violazione della legge processuale, perchè la Corte, pur essendo intervenuta remissione di querela, non ha pronunciato sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. p.2. Il ricorso è fondato.

La querela è stata rimessa il 10 febbraio 2010 avanti alla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica dell’Aquila e, lo stesso giorno, l’imputato ha dichiarato di accettare la remissione.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, perchè, ancor prima della sua pronuncia, era sopravvenuta una causa di estinzione del reato.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela; condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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