T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 448 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente espone di essere proprietaria di alcuni appezzamenti siti nel territorio del Comune di Tortora (foglio 44, particelle n. 20 e n. 394).

Nel precedente strumento urbanistico tali aree erano state normate come zona "Residenziale a carattere artigianale", con possibilità edificatorie da esercitare previo piano di lottizzazione.

Con variante generale al PRG adottata dal Comune intimato con deliberazione consiliare n. 1 del 9 gennaio 2004 ed approvata dalla Regione Calabria con D.P.R.G. n. 2120 del 24 febbraio 2005, i terreni in questione sono stati destinati a "parcheggi" ed a "strada".

Avverso tali provvedimenti, insorge, quindi, la ricorrente, la quale ne chieder l’annullamento, denunciando i seguenti vizi:" 1) Violazione dei principi generali in materia di strumenti urbanistici. Eccesso di potere per manifesta illogicità. Sviamento di potere"; 2)Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria".

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale chiede, genericamente, il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato nel merito.

Non si è costituito il Comune di Tortora.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

I due distinti motivi di ricorso possono essere trattati contestualmente, essendo connessi sotto il profilo logicogiuridico.

In buona sostanza, la ricorrente ritiene che le scelte urbanistiche compiute dell’Amministrazioni con gli atti impugnati siano inficiate da errori di fatto, illogicità, irrazionalità ed arbitrarietà, tali da consentirne l’annullamento. In particolare, il parcheggio sarebbe previsto in una zona scarsamente urbanizzata, mentre la strada sarebbe una piccola bretella, con finalità di collegamento tra due strade già perfettamente collegate. Inoltre, i margini di discrezionalità dell’Amministrazione in questa materia non consentirebbero di omettere del tutto la motivazione della destinazione dell’area.

Le censure sono infondate e devono essere respinte.

Preliminarmente ed in linea generale, si deve osservare che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 15 dicembre 2009, n. 583; id, 6 ottobre 2009, n. 1610; id, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4847; id, 18 luglio 2009, n. 4024; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 giugno 2010, n. 15500; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 20910, n. 1093; TAR Toscana, sez. I, 8 settembre 2009, n. 1421), in disparte i limiti che provengono direttamente dalla legge, la discrezionalità attribuita all’Amministrazione nella pianificazione è molto ampia. Invero, per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree.

A ciò consegue che tali scelte possono essere censurate in sede giurisdizionale soltanto in presenza di vizi logicogiuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione.Tale regola, peraltro, non è che un’applicazione della norma che non prevede l’obbligo di motivazione negli atti generali.Da quanto sopra deriva che il privato che si ritenga leso da una scelta di piano non favorevole ai suoi interessi in ordine alla destinazione data ad una certa area di sua proprietà, non può chiedere ragione della scelta amministrativa; il sistema amministrativo, infatti, non tutela, ad esempio, la pretesa ad una giustificazione analitica delle scelte amministrative in ordine alla violazione dell’affidamento sull’edificabilità di una certa area (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2009, n. 811).Vale la pena aggiungere che la regola dell’inesistenza di un obbligo specifico di motivazione delle scelte di piano vale anche per le osservazioni presentate al PRG dai cittadini -che, peraltro, nel caso in esame non risultano essere state presentate – nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica, le quali non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi, con la conseguenza che il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.Da quanto sopra discende che le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa.Il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi sopra menzionate, non ravvisandosi nelle scelte operate dal Comune intimato ed approvate dall’Amministrazione Regionale quella irrazionalità, irragionevolezza o arbitrarietà ritenute necessarie per poter censurare dette scelte. Né, sotto questo profilo, la ricorrente adduce valide argomentazioni per suffragare i denunciati vizi. Invero, quanto al parcheggio, la circostanza che l’area nella quale è stato previsto sia al di fuori del centro abitato e in zona scarsamente edificata non è, di per sé sola, sufficiente a determinare l’irrazionalità della scelta operata dall’Amministrazione comunale, in mancanza di ulteriori elementi, il cui onere di allegazione grava sulla ricorrente. Analogamente, con riferimento alla strada, la scelta della sua previsione non è censurabile per il solo fatto che, nella zona, vi sono altre strade secondarie di collegamento con la viabilità principale, dovendosi, di contro, evidenziare in quali termini la scelta urbanistica operata sia del tutto irragionevole ed arbitraria.

In mancanza di tali indici, pertanto, le censure mosse dalla ricorrente non possono essere accolte.

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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