Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 04.01.2010 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva B. R. dai delitti a lui ascritti di rapina, violenza sessuale e lesioni ai danni della prostituta O.N., rilevando l’inutilizzabilità del verbale di denuncia e l’insufficienza probatoria degli altri elementi raccolti in atti. Con la stessa sentenza veniva invece confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di porto di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, fatto qualificato in prime cure L. n. 110 del 1975, ex art. 4, per il quale – ritenuta l’ipotesi di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 – la Corte territoriale determinava la pena nei confronti dell’anzidetto imputato in mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa; pena sospesa e non menzione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il predetto imputato che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni:
a) trattavasi di pistola ad aria compressa in libero porto, non essendo stato provato che la stessa rilasci energia cinetica superiore a 7,5 joule (v. L. n. 526 del 1999); b) comunque l’eventuale sanzione per la mancata giustificazione al porto era di natura amministrativa e non penale; c) peraltro la Corte aveva inflitto, in mancanza di impugnazione dell’Accusa, pena più grave di quella irrogata in primo grado, che aveva ritenuto fatto contravvenzionale.
3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero deve essere innanzi tutto rilevato il duplice errore della Corte territoriale consistito: a) nell’avere applicato, a fattispecie qualificata in primo grado L. n. 110 del 1975, ex art. 4 (secondo l’insegnamento di questa Corte: cfr. Rv. 234967), la diminuente L. n. 895 del 1967, ex art. 5, che invece si può applicare solo ai delitti di cui al tale legge; b) nell’avere irrogato in sede di appello, in mancanza di gravame dell’Accusa, pena più grave per specie (reclusione) rispetto a quella stabilita in primo grado (che aveva ritenuto il fatto integrare contravvenzione), in violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3.
Tale errata decisione, peraltro, è stata oggetto di motivazione meramente apparente, esauritasi solo nella stessa assunta decisione ("qualificata come violazione della L. n. 895 del 1967, art. 5").
Ciò posto, è del tutto mancata, da parte della Corte territoriale, la dovuta indagine, trattandosi di una pistola ad aria compressa, in ordine alla sua effettiva potenzialità, in relazione al disposto della L. n. 526 del 1999, incidente sulla disciplina della L. n. 110 del 1975, posto che il giudizio di primo grado, riconoscendo il reato L. n. 110 del 1975, ex art. 4, ha evidentemente ritenuto potenzialità inferiore a 7,5 joule (altrimenti sarebbe scattata la qualifica di arma comune da sparo).
In tal senso si impone annullamento per violazione di legge e rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
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