Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 05-04-2011, n. 13579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Condannato dal Tribunale di Napoli per evasione dagli arresti domiciliari, P.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello napoletana in data 10-11.2.2009 ha respinto l’unico motivo che le era stato devoluto, quello dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385 c.p., comma 4, in relazione all’essersi il P. spontaneamente presentato dai carabinieri di Giugliano, che lo avevano quindi arrestato.

Secondo la Corte distrettuale, l’attenuante non era applicabile perchè nella mattinata il P. non era stato rinvenuto nè presso il suo domicilio nè presso l’abitazione dei genitori, sicchè ne erano state diramate le ricerche, essendosi solo successivamente – nella stessa mattinata – portato presso la caserma dove era stato tratto in arresto per evasione.

2. Due i motivi del ricorso: violazione di legge e mancanza, "irragionevolezza" ovvero apparenza di motivazione in relazione alla negata attenuante.

Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità a sostegno del proprio assunto che la presentazione spontanea alla polizia giudiziaria aveva realizzato in concreto proprio le finalità perseguite dalla previsione di quell’attenuante. Denuncia l’apoditticità ed apparenza della motivazione di diniego.

3. Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, di cui si è prima dato conto, non consente di comprendere perchè la Corte distrettuale ha negato la richiesta attenuante. Sul punto, infatti, il Giudice d’appello si limita a descrivere, senza alcun ulteriore commento, una situazione concreta (allontanamento con controllo negativo, successiva presentazione direttamente alla polizia giudiziaria) che rappresenta la fattispecie tipica di configurazione della richiesta attenuante.

Infatti, dopo l’insegnamento di SU sent. 11343 del 12.11-10.12.1993, che ha affermato l’applicabilità dell’attenuante de qua anche nel caso di allontanamento dagli arresti domiciliari con la successiva consegna ad autorità che abbia l’obbligo di provvedere sulla situazione di libertà personale, in modo costante questa Corte ha riaffermato tale principio di diritto (tra le ultime, Sez. 6 sentenze 25602 del 22.5-23.6.2008 e 32383 del 18.3-31.7.2008), con la rinnovata specificazione che poichè è necessario che l’evaso si adoperi prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell’evasione, consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura, ciò che rileva è non il mero ritorno presso il luogo dove è in applicazione la misura (ritorno che comunque dovrebbe essere verificato ed accertato) bensì il costituirsi in carcere o il consegnarsi ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in carcere, ovvero di procedere direttamente all’arresto.

Il che, secondo le sentenze di merito e gli atti di impugnazione, sarebbe avvenuto nella fattispecie concreta.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto dell’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 385 c.p., comma 4: il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e, ove la situazione di fatto risulti sussumibile nella corrispondente fattispecie astratta, provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, quantificando la riduzione ritenuta di giustizia, cui questa Corte di legittimità non può direttamente procedere, trattandosi, nella fattispecie, di apprezzamento di merito suscettibile di contenuti diversi.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente attenuante di cui all’art. 385 c.p., comma 4 e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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