T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 432 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo n. 409/09 reso dal Tribunale di Crotone, non opposto e divenuto esecutivo e definitivo, è stato riconosciuto il diritto della società ricorrente ad ottenere le somme ad essa spettante a fronte del mancato pagamento delle fatture nn. 8/09, 17/A/08, 5/09, 16/A/08, 4/09, 15/A/08, 7/09 e 11/A/08 emesse nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone dal C.F.S. di P.E. s.a.s.., quale struttura accreditata con il S.S.N. e da questa cedute alla società ricorrente con scrittura privata autenticata del 25 marzo 2009.

Il decreto di cui sopra è stato ritualmente notificato all’amministrazione intimata e passato in giudicato in quanto non opposto nei termini prescritti.

A seguito di ciò, afferma parte ricorrente, che l’A.S.P. intimata ha corrisposto alla società medesima il solo capitale ingiunto con esclusione degli interessi maturati e delle spese legali liquidate nel medesimo decreto.

Atteso il mancato integrale adempimento del citato decreto ingiuntivo l’odierna ricorrente ha notificato all’intimata A.S.P. di Crotone, in data 23 aprile 2010, atto di diffida e costituzione in mora ai sensi degli articoli 90 e 91 del R.D. 642/1907, con espresso avvertimento che scaduti trenta giorni dalla notifica dei detti atti, si sarebbe provveduto ad inoltrare ricorso per l’esecuzione del giudicato.

Nelle more con scrittura privata la società ricorrente ha ceduto a B.S. s.r.l. taluni crediti vantati nei confronti dell’ASP di Crotone tra cui quello oggetto della fattura n. 11/A/08, azionato con il decreto ingiuntivo di cui si chiede in questa sede l’esecuzione. Gli altri crediti sono rimasti, invece, nella titolarità e disponibilità della ricorrente.

Attesa la perdurante inerzia dell’amministrazione intimata è stato proposto il presente ricorso affinchè venga data esecuzione al citato decreto ingiuntivo, per i crediti ancora vantati, chiedendo contestualmente, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve in via preliminare il Collegio richiamare il disposto del comma 51, articolo 1 della legge 220/2010 – legge di stabilità per il 2011- il quale prescrive che "Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo".

In altri termini, il legislatore fa divieto, per dodici mesi dall’entrata in vigore della ricordata legge di stabilità – in sostanza per tutto il 2011 – di avviare "azioni esecutive" nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma ovvero – con riguardo allo stesso arco di tempo – di proseguirle.

In disparte ogni altro profilo, la richiamata disposizione impedisce dunque – allo stato – l’esame del proposto ricorso.

Ritiene, infatti, il Collegio che anche il rimedio dell’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientri nell’ambito di operatività della disposizione in esame nel caso in cui, come nella specie, trattasi dell’esecuzione di sentenza di condanna disposta dall’A.G.O.

Infatti, il giudizio di ottemperanza assume la prospettazione di giudizio misto (di cognizione ed esecuzione al contempo) nei soli casi in cui si tratta dell’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario. Come è stato osservato in giurisprudenza, la natura di giudizio misto vale solo per la prima delle ipotesi richiamate in quanto spesso la regola posta dal giudicato amministrativo è una regola implicita, elastica, incompleta, che spetta al giudice dell’ottemperanza completare ed esplicitare. Sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 376) che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 15 marzo 1989 n. 7) hanno ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, in caso di sentenze del giudice amministrativo – diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese dal giudice di un altro ordine – ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso (cfr. anche Consiglio di stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).

Per quanto poi concerne, in particolare, il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, secondo condivisibile giurisprudenza "il giudice amministrativo, accertato il mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solo della funzione di garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata". (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 novembre 2008, n. 10251).

Per tali rilievi la procedura in esame, qualificabile come "azione esecutiva" in senso proprio, peraltro alternativa all’esecuzione di cui al codice di rito, resta assoggettata al termine di sospensione previsto dalla legge 220/2010.

Alla luce di quanto considerato il giudizio in esame non può essere proseguito fino alla scadenza del termine indicato nel comma 51, articolo 1 della legge 220/2010, dopo la quale scadenza il giudizio potrà essere proseguito su impulso di parte.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio in ragione della omessa costituzione dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, dichiara che il giudizio in esame non può essere proseguito fino alla scadenza del termine indicato nel comma 51, articolo 1 della legge 220/2010, dopo la quale scadenza potrà essere proseguito su impulso di parte.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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