Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 05-04-2011, n. 13618 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 21 settembre 2010 e depositata il 24 settembre 2010, il giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona ha dichiarato non luogo a procedere, perchè il fatto non costituisce reato, nei confronti del minore in epigrafe indicato, imputato della contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commessa in (OMISSIS), motivando sulla base dell’accertamento della materialità della condotta: la lama del coltello, dalla lunghezza complessiva di dieci centimetri, misura quattro centimetri; l’utensile, pertanto, non eccedendo i limiti stabiliti dal Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 80, non deve considerarsi strumento da punta e da taglio atto a offendere.

2. – Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, mediante atto recante la data del 9 ottobre 2010, depositato l’11 ottobre 2010, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, deducendo: l’art. 80 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato abrogato; per effetto della abrogazione della norma il dato considerato dal giudice a quo della lunghezza della lama non vale a escludere la ricorrenza del reato; si deve, invece, apprezzare l’attitudine dello strumento da punta e da taglio alla offesa alla persona; e nella specie il coltello portato, senza giustificato motivo, dal giudicabile è dotato di "adeguata lama" e presenta "caratteristiche di pericolosità". 3. – Il ricorso è fondato.

Giova ricordare che questa Corte ha, da tempo, fissato il seguente principio di diritto:

In tema di reati concernenti le armi, la definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 80 (regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) in funzione espressa ed esclusiva del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42 (Teso Unico delle leggi di pubblica sicurezza) il cui comma 2 è stato espressamente abrogato dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, penultimo cpv: deve pertanto ritenersi che all’abrogazione non sfugga anche il predetto art. 80. Ne consegue che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all’art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall’elencazione in esso contenuta; perciò in tale categoria vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. La L. n. 110 del 1975, art. 4, nel disciplinare "ex novo" la materia, prevede soltanto l’accertamento in concreto dell’attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall’art. 80 del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S..

Epperò le dimensioni dello strumento da punta e da taglio sono, di per sè, affatto "irrilevanti": la relativa potenzialità offensiva deve essere esclusivamente desunta dalla caratteristiche dell’utensile (v. da ultimo: Sez. 1^, 12 novembre 1997, n. 1386, Murabito, massima n. 209842).

Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona, il quale si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice della udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *