T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 30-03-2011, n. 1855 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 30 gennaio 2006 e depositato il 28 febbraio successivo, il sig. M.M. si duole del provvedimento n. 326 del 15 novembre 2005, notificato il successivo 1^ dicembre 2005, cui tramite il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Ischia gli ha impartito l’ordine di demolire "le opere realizzate, in assenza di titolo abilitante, abusivamente", quali come appresso descritte in seno all’atto di accertamento della sezione vigilanza edilizia del 10 agosto 2005, costituente dichiarato presupposto del provvedimento sanzionatorio: "……al manufatto di circa mq. 125 alto circa mt. 3,10, già sequestrato in data 17.10.1992 e dissequestrato in data 27.12.1996: messa in opera della tompagnatura esterna, delle tramezzature interne, parziale abbozzatura e camera d’aria al calpestio. Il tutto si presenta allo stato rustico".

2- Il ricorso è affidato a più mezzi di impugnazione volti a denunciare: violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, in relazione agli artt. 6, 10 e 22 dello stesso decreto, in quanto le "opere di rifinitura" di che trattasi "comunque in base alla nuova normativa in materia ediliziourbanistica vanno inquadrate nella tipologia di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del d.P.R. 380 del 2001 ed art. 22 dello stesso decreto, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria su opere preesistenti" (primo mezzo); violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, stante il mancato avviso di avvio del procedimento e del nominativo del suo responsabile (secondo motivo); violazione dell’art. 38 della l. 47 del 1985 "in quanto presentata istanza di condono acquisita al protocollo comunale n. 6266 del 27 febbraio 1995", il che avrebbe imposto la sospensione del procedimento sanzionatorio (terzo mezzo); eccesso di potere per difetto di motivazione e di valutazione dell’interesse pubblico concreto e specifico alla demolizione (quarto mezzo); eccesso di potere per mancata acquisizione del previo parere della commissione beni ambientali (quinto mezzo) e della commissione edilizia (sesto ed ultimo mezzo).

3- L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

4- Alla detta pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

5- Venendo alla fase valutativadecisionale, prima di procedere con l’esame delle denunce attoree, va precisato che il provvedimento impugnato ingiunge la demolizione di quanto realizzato in epoca successiva alla produzione dell’istanza di condono del 1995, ovvero di interventi aggiuntivi al manufatto principale già realizzato abusivamente e fatto oggetto di detta istanza.

Tale conclusione si trae pacificamente dai riportati contenuti del provvedimento ed è rimasta priva di formali contestazioni ex adverso, posto che il ricorrente ammette la sopravvenienza degli interventi, sol che li qualifica come "di rifinitura" aventi carattere manutentivo ordinario.

6- E va ancora precisato che nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come qui accaduto, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che "la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione" (cfr. in tali sensi, Tar Campania, Napoli, questa sezione sesta, 3 dicembre 2010, n. 26787; 16 aprile 2010, n. 1993; 25 febbraio 2010, n. 1155; 9 novembre 2009, n. 7053; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 11 marzo 2010, n. 584), e che il globale intervento incidente "sia sugli interni che sugli esterni, non consente una sua scomposizione in distinte fasi, cosicché possano individuarsi interventi soggetti ad autorizzazione ed altri soggetti a concessione, ma va valutato nella sua unitarietà e risulta soggetta al regime concessorio" (così Tar Campania, Napoli, questa sezione sesta, 3 dicembre 2010, n. 26787 cit. e già Tar Puglia, Bari, sezione seconda, 16 luglio 2001, n. 2955).

7- Ne deriva, visiva, l’infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso che vanno congiuntamente esaminati, posto che gli interventi di cui qui trattasi -come detto non ricompresi nella preesistente istanza di condono e quindi non richiedenti la sospensione dell’attività sanzionatoria- non possono essere ricondotti a quelli realizzabili a mezzo di "semplice denuncia di inizio di attività", come sostenuto ex latere attoreo. Ed invero, del tutto pacificamente gli stessi, quali innanzi descritti, incidenti su esterni ed interni, sono qualificabili come "nuova costruzione" comportante trasformazione dell’esistente con alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto complessivo esteriore di questi ultimi.

7a- Quanto sopra, in una alla mancanza in ricorso di ogni cenno alla conformità urbanistica dell’intervento -non solo quindi non comprovata come onere processuale della parte, ma nemmeno dichiarata (in pacifica evidenza non potendolo essere, a meno di sopravvenienze di previsioni di piano)- è del tutto sufficiente a sorreggere l’abusività degli interventi predicata nel provvedimento, abbisognevoli sia del permesso di costruire che dell’autorizzazione paesaggistica, quest’ultima imprescindibile e non rilasciabile a sanatoria nel territorio vincolato del Comune di Ischia, cui è fatto espresso riferimento in seno al provvedimento.

8- Aggiungasi -ed è quel che ancor più rileva- che si è in presenza di interventi che incidono su di un immobile già esso abusivo, il che impone di fare applicazione della consolidata giurisprudenza della Sezione, dalla quale non si ha ragione per discostarsi, secondo cui "in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente" (cfr. Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze 3 dicembre 2010, n. 26788; 5 maggio 2010, n. 2811, 10 febbraio 2010, n. 847 e 28 gennaio 2010, n. 423; sezione seconda, 7 novembre 2008, n. 19372; negli stessi sensi, Cass. penale, sezione terza, 24 ottobre 2008, n. 45070), sicchè non può ammettersi "la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive" (Tar Campania, sempre questa sesta sezione, 5 maggio 2010, n. 2811 cit. e 9 marzo 2006, n. 2834), con conseguente "obbligo del comune di ordinarne la demolizione" (così anche le ultime della Sezione sopraindicate, ai cui ampi contenuti argomentativi può per brevità rinviarsi).

8a- Come ancora ricordato più volte dalla Sezione, quanto sopra non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (art. 39 della l. 23.12.1994, n. 724 ed art. 32 della l. 24.11.2003, n. 326).

Procedura (qui non avutasi ed invece) a seguirsi rigidamente anche per quanto attiene alle modalità di presentazione dell’istanza, sia al fine di conferire certezze in ordine allo stato dei luoghi che ad evitarsi postumi (tentativi di) disconoscimenti della circostanza che, come previsto dalla legge, l’esecuzione delle opere, pur se autorizzate, avviene sotto la propria responsabilità, ovverosia nella piena consapevolezza -resa esplicita dal ricorso espresso alla procedura ex art. 35 cit.- che, sebbene interventi di natura eminentemente conservativa (ossia ben diversi da quelli qui invece realizzati) possono essere ammessi, si sta agendo assumendo espressamente a proprio carico rischi e pericoli connessi, cosicché se il condono verrà negato si dovrà demolire anche le migliorie apportate (cfr. la giurisprudenza della Sezione, già sopra riportata).

9- Riannodando le fila, eguale sorte reiettiva merita il secondo mezzo di impugnativa.

Costituisce invero orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui alcuna violazione delle garanzie partecipative può esser predicato, stante la doverosità di intervenire immediatamente irrogando la sanzione demolitoria, quale prevista dalla legge in presenza di costruzioni eseguite in assenza di titolo abilitativo (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sezione quarta, 31 agosto 2010, n. 3955 e 5 marzo 2010, n. 1277 e Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 1338 del 8 marzo 2011; n. 24017 del 12 novembre 2010; 15 marzo 2010, n. 1464 e 9 novembre 2009, n. 7077).

10- Ancora infondato è il quarto mezzo di impugnazione, avuto conto che per giurisprudenza consolidata, nelle condizioni qui date, l’amministrazione non aveva alcun obbligo di dare contezza dell’interesse pubblico alla demolizione: "in re ipsa" (così, fra le ultime, Cons. Stato, sezione quarta, n. 3955/2010, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 1338 del 8 marzo 2011 cit.; n. 17238 del 26 agosto 2010, n. 16996 del 27 luglio 2010 e n. 2812 del 6 maggio 2010).

11- Infine vanno rigettati il quinto ed il sesto mezzo di impugnazione, che residuano all’esame, poiché, nelle descritte condizioni, non necessitava la previa acquisizione del parere delle due commissioni: edilizia ed integrata (cfr. ex multis, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 1214 del 25 febbraio 2011 e n. 2812 del 6 maggio 2010);

12- In definitiva, il ricorso è infondato e va, siccome tale, respinto.

Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio in carenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla a statuirsi per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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