T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente è stata esclusa dalla gara in epigrafe perché:

– la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non risultava conforme al punto III. 2.1 del bando di gara (dichiarazione incompleta per non aver indicato tutte le lettere del comma 1 del suddetto articolo);

– non ha indicato chiaramente i tecnici e gli incaricati del controllo di qualità nonché il luogo della costruzione del bacino così come richiesto al punto III. 2.3 del bando di gara;

Considerato che dal thema decidendum va eliminata la seconda delle due ragioni di esclusione, poiché essa risulta superata dalla circostanza che la nota fax – indicata in epigrafe – con cui il RUP ha disatteso l’istanza di riesame della ricorrente – ha riconosciuto che questa seconda ragione di esclusione sarebbe stata oggetto di regolarizzazione se non ci fosse stata la prima (dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non conforme al punto III. 2.1 del bando di gara);

Viste le due residue censure del ricorso, le quali sono le seguenti:

– il bando di gara non comminava l’esclusione nell’ipotesi di omessa indicazione ed elencazione nella domanda di partecipazione dell’insussistenza di ognuno dei divieti indicati dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

– l’articolo 38 prevede quale presupposto indefettibile per disporre l’esclusione la sola circostanza relativa alla sussistenza, a carico degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico, di precedenti penali per reati di obiettiva gravità;

Considerato che la prima delle due censure risulta fondata perché – come già rilevato dal T.a.r. in sede cautelare – dal raffronto tra la dichiarazione in data 22.7.2010 (in cui si legge che la ricorrente dichiara "di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione alla gara, come specificato dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163") e la prescrizione di cui al punto III.2.1 del bando di gara (in cui si legge: "Le ditte che intendono partecipare alla gara debbono presentare domanda di partecipazione che deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva… (… omissis…)… attestante la situazione dell’operatore economico, per ciascuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.") risulta che la prescrizione di bando non è stata violata, posto che la dichiarazione contestata dalla stazione appaltante si riferiva chiaramente a "ciascuna delle cause di esclusione" previste dal citato articolo 38;

Considerato che la testé esaminata censura risulta altresì assorbente, poiché il suo accoglimento elimina l’unica ragione di esclusione della ricorrente;

Considerato che allo stato risulta invece da respingere sia la richiesta risarcitoria sia la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, posto che non risultano attualmente né un danno risarcibile né la stipulazione del contratto con altri soggetti;

Considerato pertanto che va accolta l’impugnativa degli atti in epigrafe; e che per l’effetto va disposto l’annullamento della esclusione della ricorrente dalla gara pure in epigrafe indicata;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 3000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, annulla l’esclusione della ricorrente dalla gara pure in epigrafe specificata.

Condanna all’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e liquida in Euro 3000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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