Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 07-07-2010, n. 16101 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letta la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda proposta da M.C. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per l’anno 1998, sostenendo che la prestazione andava liquidata, non già sulla base del salario medio convenzionale fermo al 1995, ma sul salario reale di maggiore importo fissato dalla contrattazione collettiva di categoria per la provincia di Foggia; affermava la Corte adita che il ricorso era stato presentato dopo la maturazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti già riconosciuti ed erogati;

Letto il ricorso della parte soccombente e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè da ultimo si è affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che "La decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.";

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Bari in diversa composizione che deciderà sul merito della domanda e provvederà anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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