Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 05-04-2011, n. 13615 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 29 luglio 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto – per quanto qui rileva – la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze, non meglio indicate se non con rinvio a elenco allegato alla istanza avanzata dal condannato S.V., motivando: l’interessato ha omesso di allegare la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona, 24 febbraio 2009, colla quale venne inflitta la pena più elevata; non rileva lo stato di tossicodipendenza (allegato e documentato), in quanto i reati commessi consistono in condotte delittuose in danno delle persone e del patrimonio e non sono inerenti allo stato di tossicodipendenza;

la richiesta del condannato costituisce mera riproposizione di precedente richiesta, reietta dal giudice della esecuzione giusta ordinanza, gravata dal ricorso per cassazione proposto da S. il 16 aprile 2010; il divieto del ne bis in idem preclude la reiterazione della richiesta.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 10 settembre 2010, depositato il 14 settembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 81 c.p. e art. 671 cod. proc. pen., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando:

erroneamente il giudice della esecuzione ha tratto argomento della mancata produzione di copia di una delle sentenze di condanna, laddove il provvedimento era stato compitamente indicato; la rilevanza della considerazione dello stato di tossicodipendenza non è circoscritta ai reati "esclusivamente inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti"; la richiesta respinta dal giudice della esecuzione non costituisce reiterazione della precedente istanza, in quanto non coincidono i reati per i quali è stato invocato il riconoscimento della continuazione; divergono gli archi temporali considerati e, infine, colla prima istanza non era stata prospettata tossicodipendenza.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 dicembre 2010, rileva: la censura in rito è manifestamente infondata, mentre i rilievi circa la negativa valutazione del disegno criminoso costituiscono censure in punto di fatto.

4. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non ha apprezzabilmente confutato l’assorbente rilievo del giudice della esecuzione sul punto che la richiesta di riconoscimento della continuazione rappresenta mera riproposizione della precedente istanza già respinta.

Le deduzioni in proposito rassegnate non possono essere prese in considerazione in quanto il condannato, incorrendo nella inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 4^, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778), non ha curato di rappresentare compiutamente (e di documentare) il contenuto testuale della precedente istanza – proposta per il riconoscimento della continuazione – che prospetta essere difforme rispetto a quella respinta colla ordinanza impugnata.

Giova considerare che il requisito della autosufficienza costituisce esplicazione di quello cd. della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Infatti, la novella del 20 febbraio 2006, n. 46, ha esteso il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento, oggetto di scrutinio, all’ambito dei vizi (extra testuali) risultanti dagli "altri atti del processo specificamente indicati" ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Conseguentemente la enunciazione, in relazione a "ogni richiesta, .. delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono" l’impugnazione – trattandosi di indicazione espressamente prescritta dalla legge, a pena di inammissibilità, come "specifica" ( artt. 581 e 591 c.p.p.) – comporta (oltre al riferimento ai pertinenti estremi, pur) la preliminare e necessaria rappresentazione (con la relativa documentazione) del contenuto dell’atto del processo sul quale si impernia la censura del vizio extra testuale: della censura medesima l’atto de quo (nella sua interezza) costituisce, per l’appunto, elemento intrinseco ed essenziale; la relativa esposizione è, pertanto, affatto imprescindibile, perchè possa considerarsi perfezionato, sul piano formale, l’adempimento della prescrizione della specificità dei motivi.

Epperò al rilievo della carenza di autosufficienza del ricorso conseguono la declaratoria della inammissibilità della impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *