Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 05-04-2011, n. 13610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 07.01.2010, emessa sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, applicava a M.S.M.H., egiziano, la pena – sospesa ex art. 163 c.p. – di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: violazione della L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, comma 8, che imponeva la sospensione del processo in presenza di domanda di emersione, regolarmente fatta nei termini, come da produzione peraltro disattesa dal giudice.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell’impugnata sentenza.

4. Il ricorso è fondato.

A prescindere, invero, dalla problematica inerente l’incidenza della direttiva della Comunità Europea sui rimpatri sui reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, che ha formato oggetto (in analoghi casi) di domanda di pronuncia pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea, vale osservare che la deduzione proposta con il ricorso qui in esame deve trovare prioritario accoglimento. Ed invero, come ha più volte già statuito questa Corte di legittimità, la sospensione prevista dalla citata normativa volta all’emersione del lavoro clandestino ( L. n. 102 del 2009) si impone ex lege, in presenza della relativa documentazione, e prevale anche, in ragione del dettato normativo e della sua rado, sul regolamento pattizio ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 13547 in data 10.03.2010, Rv.

246834, Niang; Cass. Pen. Sez. 1, n. 40554 in data 27.10.2010, Rv.

248935, Sahib).

Si impone dunque annullamento senza rinvio per violazione di legge.

Gli atti vanno quindi trasmessi al giudice di primo grado per l’ulteriore corso che, in definitiva, dovrà prevedere il controllo sull’esito della domanda di emersione dell’imputato ed i successivi conseguenti sviluppi processuali, con ripristino delle opzioni di rito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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