Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 05-04-2011, n. 13609 Reato continuato e concorso formale

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Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 13.04.2010 la Corte d’assise d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da B.P. tesa ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra il reato associativo ex art. 416 bis c.p. (commesso fino al (OMISSIS)) ed il duplice omicidio volontario ai danni dei fratelli G., perpetrato il (OMISSIS).

Rilevava invero detta Corte come, pur essendo tale duplice omicidio commesso nell’ambito delle attività associative, ciò non comportasse automaticamente il chiesto vincolo di continuazione, questo dovendosi escludere nei casi, come nella vicenda in questione, in cui la deliberazione omicidiaria era stata originata da un evento occasionale e non prevedibile, con la necessaria sufficiente specificità, ab origine.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava il ricorso svolgendo le seguenti deduzioni: a) trattarsi di azione omicidiaria inserita nella inveterata logica associativa di predominio territoriale, al di là dell’occasione ultima; b) era stato ignorato che si trattava di delitto costituente un momento strategico per la sopravivenza dell’associazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi argomentata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

La Corte territoriale, invero, si è ben attenuta, nell’impugnato provvedimento, alle disposizioni normative ed ai criteri giurisprudenziali elaborati in materia.

E’ infatti principio consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell’istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, Di Paola;

ecc.).

In tal senso è dunque necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 8451 in data 21.01.2009, Rv. 243199, Vitale; ecc.).

Fin dall’inizio del vincolo associativo devono dunque essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria.

Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell’associazione stessa.- Così è, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (sullo specifico punto, proprio in relazione a reato omicidiario, cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 23370 in data 14.05.2008, Rv. 240489, Pagliara).

In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell’operatività dell’associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sè vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.

Tanto ritenuto, consegue la piena correttezza della motivazione dell’ordinanza impugnata e -di contro- l’erroneità dei proposti motivi di ricorso.

La Corte territoriale, invero, ben ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi estratti dalla fase di cognizione, in relazione ad evidentissimi elementi della concreta fattispecie che ne indicano la matrice occasionale e del tutto prossima al duplice fatto di sangue, tali dunque da non poter essere previsti, con la sufficiente specificità, al momento della costituzione del vincolo associativo anche in capo al B..

D’altra parte il ricorrente ora propone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità del duplice omicidio alla funzionalità della cosca, ribadiscono concetti non pertinenti all’istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto.

Il ricorso, infondato, deve dunque essere rigettato. Alla completa reiezione della impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.P. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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