T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor D.T. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui (il 9.7.2010) lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento, nell’Esercito, di 12.000 volontari di truppa in ferma prefissata annuale. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.3.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Risulta – invero – "per tabulas" che, nei confronti del T. (che ha acquisito, per ciò stesso, la qualifica – ostativa – di "imputato"), vi è stata (il 10.5.2010) una "richiesta di applicazione della pena" per il reato (doloso) previsto – e punito – dall’art. 12 del (regolarmente convertito) d.l. 3.5.91 n.143.

In presenza di una tale circostanza; e tenuto conto di quanto statuito – sul punto – dall’art.2. (comma 1, lett. c) dell’apposito bando, non si vede – obiettivamente – come l’Amministrazione intimata (pena la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti) avrebbe potuto esimersi dall’adottare una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e priva, più in generale, di ogni invalidante vizio di forma).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (attesa la natura "vincolata" di detto provvedimento), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.

Spese come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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