T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, 38 Ufficiali dell’Esercito (ove, rispettivamente, rivestono – o rivestivano – i gradi di Capitano, Maggiore o Tenente Colonnello) hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità perequativa prevista – ai sensi del DPCM 3.1.2001 – per i Colonnelli e i Brigadieri Generali delle FF.AA.. (E corrispondenti qualifiche dei Corpi di Polizia).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 2.3.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano prive di fondamento.

Ed invero; anche a non voler considerare che l’art.3, 72° comma, della legge 24.12.2003 n.350 – nel fornire (con disposizione avente, per sua stessa natura, efficacia retroattiva) l’interpretazione autentica dell’art.19, 4° comma, della legge n.266/99 – ha precisato che la relativa norma deve esser intesa nel senso

a) che l’emolumento "de quo" compete soltanto ai Colonnelli e ai Brigadieri Generali delle FF.AA. (e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia) e

b) che esso non è computabile ai fini del’attribuzione dei trattamenti di cui all’art.5 (commi 3 e 3 bis) della legge n. 231/90 ed agli artt.43 (commi 16°, 22° e 23°) e 43 ter della legge n.121/81,

si deve pur sempre rilevare che – anche prima dell’intervento chiarificatore operato dal legislatore – sia il Consiglio di Sato che la Corte dei conti avevano puntualizzato

che i dirigenti pubblici "non contrattualizzati" godono, quanto all’individuazione del trattamento economico globale ed ai meccanismi perequativi, di un regime di spiccata autonomia (collegato ai livelli di responsabilità attribuitigli con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione);

che la norma di cui all’art.43, 22° e 23° comma, della legge n.121/81 (secondo cui, ai funzionari del ruolo dei Commissari della Polstato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni, è attribuito lo stipendio spettante – rispettivamente – ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori) e quella, complementare, prevista (per gli Ufficiali delle FF.AA.) dall’art.5 della legge n.231/90 non può dar vita ad un meccanismo di rinvio dinamico – di carattere perpetuo, ad eventi futuri e indeterminati afferenti (in modo avulso dal regime giuridico della dirigenza) a miglioramenti economici di qualsiasi natura;

che (del resto) quando la legge, per finalità perequative ("interne" od "esterne") ha voluto far riferimento (non allo stipendio, ma) al complessivo trattamento economico dei dirigenti dei Corpi di Polizia e delle FF.AA. lo ha detto espressamente.

E dunque; atteso

che il meccanismo di rinvio previsto dalle norme di legge (incongruamente) invocate dai ricorrenti si traduce in uno specifico beneficio di categoria: non rientrante nella normale progressione economica;

che il (cennato) DPCM 3.1.2001 è stato emanato in corretta attuazione della normativa primaria: e nel pieno rispetto del principio di copertura finanziaria sancito dall’art.81 Cost.;

che, nella circostanza (stante la netta differenziazione di posizione giuridica e di "status" degli interessati rispetto ai beneficiari dell’indennità di cui trattasi) non è configurabile alcuna illegittimità costituzionale,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 4000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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