Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16098 IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Vesta s.r.l. contro Equitalia Polis è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto degli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dalla GestLine s.p.a. contro la sentenza della CTP di Padova n. 54/012/05 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Irpeg ilor 1996 in quanto priva della sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e Equitalia. Il relatore ha depositato relazione ex art 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La CTR avrebbe erroneamente affermato la nullità della cartella perchè priva di sottoscrizione e del nominativo del responsabile del procedimento.

La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Cassazione civile sez. trib. 27 febbraio 2009 n. 4757), secondo cui la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall’apposizione dei sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare de potere di emetterlo.

Per quanto attiene la mancata indicazione del responsabile del procedimento, va osservato che l’inosservanza di tale obbligo – avente lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa – risulta sanzionato solo a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, secondo cui "La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella". Con tale norma è stato altresì disposto che "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1^ giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

La mancata espressa comminatoria di nullità per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento con riferimento alla cartella in esame, nonchè la mancata deduzione da parte della Vesta s.r.l. del pregiudizio subito in dipendenza del vizio denunciato portano ad escludere che l’omissione in parola costituisca motivo di nullità della cartella stessa.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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