T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il signor C.A.R. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) la determinazione – comunicatagli il 20.7.2010 – con cui lo si è escluso dal concorso pubblico indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s. s., n.34, del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.3.2011: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato nuovamente sottoposto al vaglio collegiale, si ritiene – dandone rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Risulta, infatti, "per tabulas"

che il provvedimento impugnato è la naturale conseguenza di un giudizio di inidoneità fisica, formulato a seguito di accertamenti sanitari (ai quali l’interessato era stato sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore): che hanno evidenziato come il soggetto in questione non raggiungesse la statura minima (di cm. 165) richiesta (ai fini di cui è causa) dallo specifico bando;

che gli esiti di questi accertamenti hanno trovato sostanziale conferma in occasione della "revisione" (effettuata il 24.1.2011), appositamente disposta da questo giudice.

In presenza di tale situazione, il Collegio (rilevato che il R. misura, in realtà, cm.163,5) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla si dispone (invece) in ordine alle spese della cennata verificazione, in assenza di un’espressa istanza in tal senso da parte dell’organo al quale – ex art.66 d.lg. n.104/2010 – era stato ordinato di provvedere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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