Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 05-04-2011, n. 13577

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di un processo penale a carico di A.V., arrestato in flagranza di reato per avere ceduto sostanza stupefacente del tipo eroina a B.M., quest’ultimo, assunto come testimone, ebbe fra l’altro a negare la circostanza, precedentemente riferita alla P.G., di aver ricevuto droga dall’ A. in altre tre precedenti occasioni. Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, il B. venne condannato alla pena di legge per la falsa testimonianza commessa con la condotta descritta.

Su appello del prevenuto, con sentenza in data 10.06.2010 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale.

Avverso tale sentenza propone ricorso il B. a mezzo del difensore, insistendo nella tesi dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., in relazione alla necessità di evitare le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, correlate non alla mera qualità di tossicodipendente – come ritenuto dalla Corte di merito, che aveva osservato al riguardo che tale qualità era stata già ammessa dall’imputato – ma a episodi specifici di acquisto o detenzione di droga a uso personale.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Dalla congiunta lettura delle sentenze di merito emerge, invero, una corretta e logica ricostruzione delle ragioni ispiratrici del comportamento negatorio tenuto dal B. nel corso della sua deposizione nel processo A., nel senso dell’esclusivo perseguimento di una finalità agevolatrice dello stesso, con esclusione di qualsiasi preoccupazione correlata alle sanzioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, la quale, se fosse stata presente, avrebbe comportato analogo e totale atteggiamento di diniego anche in sede di dichiarazioni rese alla P.G..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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