Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16097 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

– Che la società indicata in epigrafe – avente ad oggetto attività di agente di commercio – presentò istanze di rimborso dell’irap pagata per gli anni dal 1998 al 2001 e propose, quindi, ricorsi sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello rilevò, in particolare, che non risultavano provati elementi tali da far prefigurare l’esistenza di un’autonoma organizzazione;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che il fatto stesso dell’esercizio dell’attività in forma societaria configura presupposto di autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità irap;

– che la società contribuente non si è costituita;

osservato:

– che il ricorso è fondato;

– che questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, con la conseguenza che, in assenza di specifica e concludente prova contraria, legittimamente il reddito conseguitone viene assoggettato all’irap (Cass. 24058/09, 17136/08, 13570/07).

Motivi della decisione

– Che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. che, per la natura della controversia e le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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