T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il signor V.Z. ha impugnato la determinazione – notificatagli il 22.7.2010 (e della quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui i competenti organi del Ministero della Difesa (sul presupposto di una sua presunta inidoneità psichica) lo hanno escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 16.3.2011: data in cui il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure"; le risultanze dei nuovi accertamenti tecnici (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è – in realtà – pienamente idoneo (ovviamente: dall’esclusivo punto di vista considerato) ad espletare le mansioni di cui trattasi.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento il ricorso stesso.

Nulla si dispone (invece) circa le spese dell’effettuata verificazione, in assenza di un’espressa istanza – in tal senso – da parte dell’organo al quale (ex art.66 d.lg. n.104/2010) era stato ordinato di provvedere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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