T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2799

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anto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor G.C. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – la determinazione (notificatagli il 5.10.2010) con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento, nell’Esercito, di 12.000 volontari di truppa in ferma prefissata annuale. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).

Nella Camera di Consiglio del 16.3.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si constata che il patrono del C. ha depositato in giudizio un documento che comprova irrefutabilmente come il proprio assistito non abbia più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da lui instaurata.

Nel rilevare quanto sopra; il Collegio – che (preso atto della posizione espressa, su questo aspetto particolare della questione, da entrambi i contendenti) ritiene di dover far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite – non può (pertanto) che dichiarare immediatamente improcedibile il ricorso stesso.

Nulla si dispone in ordine alle spese della (effettuata) verificazione, in assenza di un espressa indicazione – in tal senso – da parte dell’organo al quale (ex art.66 cod. proc. amm.) era stato ordinato di provvedere.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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