Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14457 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 13/11/1991 la soc. indaco s.n.c. (ora indaco s.s. di Grassini Adriana & C.) conveniva in giudizio la soc. Dal Canai Gianni s.r.l. e, premesso che la convenuta aveva realizzato, nel 1982, il manto ai copertura di un capannone di sua proprietà e che tale opera aveva evidenziato gravi difetti compromettendo l’impermeabilizzazione dell’edificio, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, la convenuta si costituiva, eccepiva la prescrizione, ai sensi dell’art. 1667 c.c., dell’azione di garanzia per 1 vizi dell’opera e chiamava in causa la soc. Flag S.p.A. per essere da questa tenuta indenne dalie pretese attoree, assumendo che ì danni erano stati causati dalle carenze del materiale fornito dalla Flag. la terza chiamata si costituiva, contestava che i danni fossero stati provocati dal materiale da essa venduto e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice Fondiaria Assicurazioni S.p.A. (ora Fondiaria – SAT S.p.A.) per essere da questa tenuta indenne in caso di condanna.

La soc. Fondiaria si costituiva eccependo l’inoperativita della polizza per esaurimento del massimale a seguito del risarcimento di numerosi sinistri verificatisi per l’impiego dei prodotto Flagon. ti Tribunale di Verona, all’esito dell’istruttoria, accoglieva la domanda risarcitoria della soc. Indaco ritenendo che la soc. Dal Canai fosse tenuta a rispondere dei gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c.; rigettava la domanda di manleva nei confronti della soc. Flag ritenendola prescritta, ai sensi dell’art. 1512 c.c., relativo alla garanzia per il buon funzionamento della cosa, in quanto la domanda era stata proposta dopo il decorso il termine di sei mesi dalla scoperta del vizio; di conseguenza il Tribunale riteneva assorbita la domanda di garanzia della Flag nei confronti della Fondiaria Assicurazioni. La soc. Dal Canai proponeva appello al quale resistevano la società convenuta e le società chiamate in garanzia.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 2/8/2004 rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza appellata ritenendo:

che il Tribunale aveva correttamente ricondotto la responsabilità dell’appaltatore nell’ambito della responsabilità per gravi difetti dell’opera, disciplinata dall’art. 1669 c.c.. In quante le carenze di impermeabilizzazione dell’intera copertura del fabbricato avevano dato origine ad infiltrazioni di acqua che erano idonee a incidere sugli elementi essenziali della costruzione e a comprometterne il normale godimento;

che la scelta, riferita dal teste Z., di procedere al rifacimento dell’intero manto di copertura, piuttosto che a interventi di riparazione e ripristino non incideva sulla gravità del difetto, ria sulla determinazione del costo risarcibile, che infatti veniva correttamente limitato all’importo stimato per a riparazione;

– che la responsabilità ex art. 1669 c.c. perdurava nei miti del decennio e il diritto al risarcimento non era prescritto in quanto l’opera era stata realizzata nel 1982 e gli interventi di rifacimento, concordati con la stessa soc. Canai, erano stati eseguiti all’inizio del 1991; la citazione era stata notificata l’8/11/1991;

che correttamente il Tribunale aveva ritenuto prescritta l’azione di garanzia di buon funzionamento, esercitata dalla soc. Dal Canai contro la soc. Flag in quanto le carenze di tenuta del prodotto erano state denunziate il 12/9/1990, ma la garanzia non fu azionata nel termine dei sei mesi;

– che il termine prescrizionale non poteva ritenersi interrotto dal preteso riconoscimento dei vizi da parte della Flag in quanto questa, benchè informata dei vizi e benchè avesse inviato proprio personale per i sopralluoghi, non aveva mai riconosciuto i vizi del materiale e non si era mai impegnata ad eliminarli a propria cura e spese, essendosi limitata a prospettare ‘intero rifacimento del manto, ma non a proprie spese;

che "a soc. Dal Canai non aveva mai esercitato l’azione di adempimento contrattuale in relazione all’obbligo di consegnare la cosa con le qualità promesse, ma aveva semplicemente esercitato l’azione di garanzia;

che correttamente era stato quantificato il danno sulla base della stima effettuata, per i soli interventi di riparazione, dal perito dell’assicuratore, esperto del settore e chiamato a deporre in Tribunale, mentre non erano rilevanti le considerazioni sulla lievitazione dei costi rispetto all’importo speso nel 1982 e alla prossima scadenza della garanzia decennale in quanto il danno non può che essere risarcito integralmente;

– che la sentenza non aveva pronunciato secondo equità, ma in applicazione del principio di cui all’art. 116 c.p.c. di valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento e del principio generale di valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c..

La soc. Dal Canai propone ricorso per Cassazione fondato su tre motivi.

Resiste con controricorso la s.s. Indaco che ha depositato memoria.

Non si sono costituiti, le intimate Flag S.p.A. e La Fondiaria S.p.A.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (con riferimento agli artt. 1669 e 2697 c.c. e il vizio di motivazione), assume che dalle prove raccolte il giudice di appello avrebbe erroneamente desunto che fossero stati provati i gravi difetti di costruzione atti ad integrare la fattispecie di responsabilità considerata dall’art. 1669 c.c.. Il motivo è inammissibile perchè, nella sostanza, critica soltanto la valutazione di merito del giudice di appello circa la gravità dei difetti del manto di copertura dell’edificio che ne hanno compromesso l’impermeabilizzazione; nella censura si ripropongono considerazioni sulla valutazione della testimonianza resa in primo grado del teste Z. già considerate e giustamente disattese dal giudice di appello (con la considerazione che la decisione di rifare il manto di copertura invece che ripararlo, non aveva incidenza sull’esistenza del danno, ma sull’entità del risarcimento); nel motivo si afferma che non vi era prova della gravità dei danni senza alcuna esplicitazione dei motivi per i quali la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria e non semplicemente non condivisa.

Invece, il giudice di appello ha esaurientemente motivato sulla gravità del vizio rilevando che si erano vetrificate evidenti infiltrazioni di acqua idonee ad incidere sugli elementi essenziali della costruzione, compromettendone il normale godimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (con riferimento agli artt. 1490 e 1512 c.c.) e il vizio di motivazione. A" riguardo assume:

a) che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto prescritta l’azione di garanzia di cui all’art. 1512 c.c. non attribuendo il significato di riconoscimento del vizio al comportamento della soc. Flag, che aveva eseguito, tramite la soc. ISPEI, un intervento riparatore;

b) che era stato erroneamente applicato l’art. 1512 c.c. invece non applicabile alla fattispecie, nella quale la soc. Flag aveva fornito una garanzia (che la ricorrente definisce di fabbrica) che dava luogo ad un rapporto diretto tra il produttore e il consumatore al quale il venditore (tale sarebbe stata, a suo dire, essa ricorrente,) sarebbe rimasto estraneo; e) che doveva trovare applicazione la disciplina ordinaria di esatto adempimento dell’obbligazione e, rispetto all’azione di adempimento, non si era verificata la prescrizione decennale.

La censura sub a) è inammissibile in quanto diretta ad una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di appello ed è fondata su affermazioni (quelle relative ad un intervento riparatore che sarebbe stato eseguito su incarico della Flag) che sono espressamente smentite dal giudice di appello e basata sulle dichiarazioni di un teste (il teste Z.)che non sono integralmente riportate e che quindi, per difetto di autosufficienza, non sono valutabili da questo giudice di legittimità.

La censura sub b) è inammissibile perchè non viene riportato il contenuto del documento contrattuale sul quale dovrebbe fondarsi la diversa qualificazione della garanzia prestata dalla Flag e, quindi, per difetto di autosufficienza della censura, la stessa non è valutabile da questo giudice di legittimità.

La censura sub c) di mancata applicazione delle regole in tema esatto adempimento, anche con riferimento alla prescrizione decennale, è inammissibile perchè, come già rilevato dal giudice di appello, tale azione non è mal stata esercitata essendo stata esercitata solo l’azione di garanzia.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 1223 c.c.) nonchè il vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata è errata sotto il profilo della quantificazione del danno perchè:

a) manca la prova in merito all’entità del danno con riferimento all’incidenza dei vizio sul valore del bene;

b) la liquidazione del danno sarebbe stata effettuata in via equitativa senza richiesta e pertanto in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

ci nella liquidazione del danno non si sarebbe tenuto conto della vetustà della copertura così che l’attore si sarebbe visto risarcire un danno su un bene già usurato dal decorso del tempo.

Le censure sub a) e c) sono infondate perchè costituiscono la mera riproposizione di censure già formulate davanti al giudice di appello e da questo motivatamente disattese sulla base delle condivisibili considerazioni per le quali:

per la quantificazione del danno elemento poteva considerarsi sufficiente, in applicazione dei principi di cui all’art. 116 c.p.c. la stima del perito dell’assicurazione in quanto persona esperta nello specifico settore;

il danno risarcibile è stato commisurato al costo di ripristino delle parti della copertura che compromettevano l’impermeabilizzazione a causa di difetti dell’opera e pertanto tale danno doveva essere risarcito integralmente;

occorre aggiungere che la ricorrente, sostenendo che il danno non poteva eccedere il valore della copertura (secondo il principio per il quale il risarcimento non potrebbe eccedere il valore del bene danneggiato) pone una questione priva del carattere di decisività in quanto non assume che al momento in cui si è valutato il danno risarcibile, il valore della copertura fosse di importo inferiore, ma pone a confronto un valore calcolato con riferimento al costo di copertura di otto anni prima.

La censura sub b) è infondata in quanto il giudice anche di ufficio, nell’ambito del più generale potere che gli riconosce l’art. 115 c.p.c., può procedere alla valutazione equitativa del danno (cfr., ex multis Cass. 11/8/1997 n. 7459; Cass. 30/4/2010 n. 10607), che non da origine ad un giudizio di equità, ma ad un Giudizio di diritto.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna della società ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente Indaco s.s. di Grassini Adriana & C; nulla si liquida per le intimate Flag S.p.A. e La Fondiaria in quanto non si sono costituite.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente Indaco s.s. di Grassini Adriana & C. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi, Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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