Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16096 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

che il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 1999 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di "autonoma organizzazione"; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che i giudici di appello rilevarono, in particolare, l’assenza del presupposto impositivo dell’"autonoma organizzazione" in considerazione del fatto che il contribuente svolgeva la sua attività senza collaboratori e con l’apporto di modesti capitali;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., e art. 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè vizio di motivazione – ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che l’Irap è sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.);

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite;

– che queste hanno, infatti, puntualizzato: che in tema di Irap, a norma del combinato disposto D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, conseguentemente, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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