T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, l’interessato ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso eventualmente contrastanti) l’accertamento del diritto a percepire l’indennità (cosiddetta "giornaliera": od "occasionale") di aerosoccorso: con conseguente condanna del Dicastero della Difesa alla corresponsione delle relative somme di denaro.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 9.6.2010, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla resistente) la palese infondatezza.

Anche, invero, a voler ammettere

che l’interessato abbia fatto, e faccia, parte di un "equipaggio fisso di volo";

che (oltre a ciò) egli abbia operato, ed operi, presso una delle strutture indicate dall’art.9, comma 2, della legge n.78/83 (norma, lo si rileva incidentalmente, che – per il suo dichiarato carattere di specialità – è insuscettibile di interpretazione estensiva: o, peggio, di applicazione analogica);

che la corresponsione dell’emolumento ("aggiuntivo") di cui trattasi prescinda dal possesso, da parte del (potenziale) beneficiario, del brevetto di incursore o di subacqueo;

che tale emolumento, non avente carattere "fisso" (ma, come si è appena detto, "giornaliero": od "occasionale"), sia cumulabile con l’indennità di volo e di pronto intervento aereo,

si deve – pur sempre – riconoscere

che il soggetto in questione non ha assolutamente dimostrato di aver svolto, in un determinato arco temporale, l’attività di cui è causa (consistente, è opportuno rammentarlo, nel calarsi – a mezzo di verricello – fuori dall’aeromobile: per recuperare chi si trova, in terra o in mare, in una situazione di pericolo);

che (detto in altri, e più chiari, termini) non si riesce, in particolar modo, a comprendere quali siano stati i giorni in cui il soggetto stesso abbia effettivamente partecipato ad operazioni od esercitazioni di soccorso.

E dunque; atteso

che, ai fini "de quibus", non basta certo aver fatto (e far) parte di uno dei cennati equipaggi;

che questi sono, infatti, composti – oltre che dai veri e propri aerosoccorritori (e, ovviamente, dai piloti: percettori di una specifica indennità) – da militari (quali l’assistente di volo, il coadiutore tattico, il fotografo, l’operatore elettronico, ecc…) in possesso di diverse (ed apposite) specializzazioni;

che, ai sensi dell’art.2697 c.c. (e dello stesso art.64, 1° comma, cod.proc.amm.), chi intende far valere giudizialmente un diritto – in ispecie se a contenuto patrimoniale – ha l’onere (nella circostanza, come si è visto, non adempiuto) di provare la sussistenza di tutti (indistintamente) i fatti costitutivi di questo,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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