Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16095 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

che il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, che risulta così motivata: "… l’atto impugnato con il ricorso di primo grado è costituito dall’avviso di liquidazione, opportunamente e correttamente emesso dall’Agenzia delle Entrate. Infatti con la sentenza n. 372 del 23.05.01 della Commissione tributaria di Napoli, era stato deciso il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento emesso il 02.10.96, a seguito del mancato pagamento del condono previsto dalla L. n. 413 del 1991, richiesto dagli eredi di P.L.. Tutte le doglianze avverso tale avviso di accertamento dovevano pertanto, essere proposte unicamente in quel giudizio, e non, come fatto dall’appellato T.F. nel giudizio avverso l’avviso di liquidazione, che, ripetasi, è stato giustamente emesso dall’Ufficio appellante. Nè accoglimento può ricevere per le stesse ragioni l’appello incidentale proposto dall’appellato T. F. nella propria memoria di costituzione. Invero, con lo stesso, l’appellato propone un motivo di merito che andava posto avverso l’atto di accertamento. L’appello dell’Ufficio va pertanto accolto…";

– che, in particolare, il contribuente prospetta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi e denuncia "violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5";

– che le intimate non si sono costituite;

osservato:

che non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario, stante il vincolo di solidarietà passiva che lega i condebitori di un definito credito erariale;

– che, le ulteriori doglianze del ricorrente non articolate in specifici motivi d’impugnazione, ma cumulativamente ricollegate a denunzia di "violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5" – devono ritenersi inammissibili, in primo luogo, perchè in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., che sono violate, quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si deduce omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

– che le suddette doglianze si rivelano, altresì, inammissibili perchè del tutto generiche e spesso implicanti violazioni di legge, in contrasto con il vizio denunziato e in assoluta carenza del "quesito" ex art. 366 bis c.p.c.;

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva delle intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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