Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la signora C.B. (vedova di A.S.: un impiegato civile della Difesa prematuramente scomparso) ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali – in data 4.12.89 – ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere ("iure successionis") la concessione dell’equo indennizzo.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 17.12.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.
Al riguardo; premesso che le gravate determinazioni amministrative sono state assunte su conforme parere del C.P.P.O. e del C.M.L.: i quali hanno escluso che l’insufficienza coronarica che ha causato il decesso del povero Sanguinetti potesse dipendere da causa di servizio, si osserva
che nulla, agli atti del giudizio, induce a ritenere che le valutazioni espresse da tali qualificati Consessi siano – alternativamente – irrazionali o frutto della mancata ponderazione di specifiche circostanze di fatto;
che non si vede, in ogni caso, sulla base di quali concreti elementi (appunto: di fatto) gli organi di amministrazione attiva avrebbero (motivatamente) potuto discostarsi dai cennati pareri. (Espressione, del resto, di un apprezzamento di natura prettamente tecnica: sindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, nei soli limiti testé considerati).
E dunque; tenuto (anche) conto (dal punto di vista più propriamente "formale")
che, nell’occasione, sono state pienamente rispettate le indicazioni dettate dall’art.5 bis del(l’allora vigente) D.L. n.387/97: ai sensi del quale, il C.P.P.O. – chiamato (nell’ambito delle sue attribuzioni) a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità – poteva legittimamente discostarsi dal giudizio espresso in precedenza dalla C.M.O. (le cui determinazioni erano, e sono, definitive solo a fini diversi da quello in questione);
che, d’altronde, l’intervento del C.M.L. è previsto proprio per consentire di superare le (eventuali) perplessità derivanti dalla formulazione – da parte della C.M.O. e del C.P.P.O. – di pareri tra loro contrastanti,
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (come si è detto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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