T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la signora C.B. (vedova di A.S.: un impiegato civile della Difesa prematuramente scomparso) ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali – in data 4.12.89 – ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere ("iure successionis") la concessione dell’equo indennizzo.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 17.12.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Al riguardo; premesso che le gravate determinazioni amministrative sono state assunte su conforme parere del C.P.P.O. e del C.M.L.: i quali hanno escluso che l’insufficienza coronarica che ha causato il decesso del povero Sanguinetti potesse dipendere da causa di servizio, si osserva

che nulla, agli atti del giudizio, induce a ritenere che le valutazioni espresse da tali qualificati Consessi siano – alternativamente – irrazionali o frutto della mancata ponderazione di specifiche circostanze di fatto;

che non si vede, in ogni caso, sulla base di quali concreti elementi (appunto: di fatto) gli organi di amministrazione attiva avrebbero (motivatamente) potuto discostarsi dai cennati pareri. (Espressione, del resto, di un apprezzamento di natura prettamente tecnica: sindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, nei soli limiti testé considerati).

E dunque; tenuto (anche) conto (dal punto di vista più propriamente "formale")

che, nell’occasione, sono state pienamente rispettate le indicazioni dettate dall’art.5 bis del(l’allora vigente) D.L. n.387/97: ai sensi del quale, il C.P.P.O. – chiamato (nell’ambito delle sue attribuzioni) a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità – poteva legittimamente discostarsi dal giudizio espresso in precedenza dalla C.M.O. (le cui determinazioni erano, e sono, definitive solo a fini diversi da quello in questione);

che, d’altronde, l’intervento del C.M.L. è previsto proprio per consentire di superare le (eventuali) perplessità derivanti dalla formulazione – da parte della C.M.O. e del C.P.P.O. – di pareri tra loro contrastanti,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (come si è detto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *