Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 05-04-2011, n. 13688 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Catania, con sentenza resa in data 15.12.2009, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa del 22.6.2007, con la quale D.M., L.R.A. e L.R.G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che al solo L.R.A., erano stati condannati per i reati di cui all’artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 572 c.p., loro rispettivamente ascritti Ricordava la Corte territoriale che il procedimento penale traeva origine dalla denuncia-querela presentata in data 15.2.2005 da S.M.G., la quale già il 12.2.2005 aveva presentato querela contro il marito, D. M., per abbandono del tetto coniugale. Con la nuova denuncia la S. assumeva di aver appresso, prima dalla sorella e poi, a conferma, da parte della figlia Ma. (nata il (OMISSIS)), che quest’ultima era stata abusata sessualmente dal padre fin dall’età di dodici anni e che la medesima era stata costretta a subire un rapporto anale da parte di L.R.A., padrino di cresima, ed anche dal fratello del predetto L.R.G.. Aggiungeva la S. che anche il figlio G. le aveva confessato di aver subito dal padre, fin dall’età di dieci anni, abusi sessuali.

A sua volta, D.M., sporgeva denuncia-querela, con la quale specificava gli abusi subiti dal padre e dai fratelli L. R..

Tanto premesso e richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado, riteneva la Corte di merito che le dichiarazioni della S. risultassero riscontrate dalle dichiarazioni di D. M. e D.G. ed indirettamente dalle dichiarazioni di T.G., psicologa, e di V.G., neuropsichiatria infantile. Le ulteriori verifiche disposte con la rinnovazione parziale del dibattimento avevano confermato la piena attendibilità delle suddette fonti di prova.

Non ricorrevano, poi, i presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, e delle circostanze attenuanti generiche.

2) Ricorrono per cassazione tutti gli imputati.

2.1) L’avv. Antonio La Rosa, difensore di D.M., eccepisce la nullità della sentenza, emessa il 15.12.2009 e depositata in cancelleria il 23.12.2009, per contrasto tra il dispositivo letto in udienza (nel quale era stato fissato per il deposito il termine di 90 giorni) e quello trascritto in calce alla sentenza (60 giorni), e la consequenziale violazione del diritto di difesa. Secondo il dispositivo letto in udienza la sentenza andava depositata entro il 15 marzo 2010, per cui il ricorso per cassazione poteva essere presentato entro il 29 aprile 2010. Con la modifica del termine di deposito, la difesa si è visto ridotto, di fatto, il termine per il deposito del ricorso.

Gli imputati non erano presenti nel giudizio di appello, per cui ad essi andava notificato l’avviso di deposito.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese in sedie di rinnovazione del dibattimento ed alla omessa ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado da S. M.G..

Con motivi nuovi, depositati il 19.2.2011, si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità di S.M. G. (teste de relato), della minore parte offesa (prescindendo la Corte e non motivando in ordine a quanto dalla stessa dichiarato in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale).

L’avv. Matteo Melfi, altro difensore del D., eccepisce la nullità della sentenza per gli stessi motivi di cui al ricorso dell’avv. La Rosa.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, nonostante le contraddizioni, le inverosimiglianze, la mancanza di riscontri.

2.2) I difensori di L.R.G., con il primo motivo, denunciano il totale ed assoluto difetto, anche sotto il profilo grafico, della motivazione e l’omessa valutazione dei rilievi specifici contenuti nell’atto di appello.

La posizione dell’imputato veniva esaminata dal Tribunale in poche ed apodittiche righe di motivazione. Nonostante che nell’atto di impugnazione si evidenziasse la natura consensuale degli atti sessuali avvenuti tra la D. ed il L.R.G. (come risultava chiarissimamente dalle dichiarazioni della ragazza e confermato dai tabulati telefonici, attestanti i frequentissimi contatti tra i due, e dalla testimonianza di L.C.A., il quale aveva ascoltato telefonate di contenuto erotico tra i due, nonchè dalle testimonianze di T.C. e H. K.), la Corte di Appello omette completamente di argomentare. Si limita infatti a far riferimento cumulativamente a tutti gli imputati senza alcun riferimento alle risultanze processuali. Nè valuta le dichiarazioni rese dalla D. in sede di rinnovazione del dibattimento, con le quali la parte offesa sostanzialmente confermava le sue propalazioni in sede investigativa. Nè si preoccupa minimamente la Corte, nonostante le deduzioni difensive in proposito, di conciliare la formulazione dell’imputazione, in cui si fa riferimento a violenza fisica, con la "induzione del convincimento" di cui parla il Tribunale (condotta di convincimento ritenuta, peraltro, in violazione dell’art. 609 bis c.p., sufficiente ad integrare il reato).

Con il secondo motivo denunciano la violazione ed erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p., comma 3 ed il difetto di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’ipotesi di minore gravità.

Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 609 quater c.p., n. 2.

Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al diniego delle generiche ed alla determinazione della pena.

2.3) Il difensore di L.R.A. deduce che la Corte territoriale, benchè abbia avvertito, in accoglimento delle richieste difensive, la necessità di riesaminare la parte offesa D.M., ha poi apoditticamente ritenuto la piena attendibilità della stessa, limitandosi ad affermare che l’integrazione istruttoria aveva confermato l’attendibilità della medesima.

Con i motivi di appello si erano evidenziate le contraddizioni, le illogicità e le incoerenze della parte offesa che, in sede di indagini, aveva parlato di un solo rapporto sessuale mentre in dibattimento di molteplici atti sessuali; la Corte, nonostante l’avvertita necessità di riesame della teste, non si è preoccupata minimamente di argomentare in ordine ai motivi per cui doveva ritenersi attendibile la predetta parte offesa.

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, nessuna conferma di attendibilità si è verificata con la deposizione resa nel giudizio di appello. La D. ha acuito, infatti, i contrasti con quanto dichiarato in precedenza e si è ulteriormente contraddetta. La Corte di merito ha quindi completamente travisato la deposizione testimoniale in questione.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle altre risultanze processuali, che, secondo la Corte, avrebbero confermato l’attendibilità della D..

Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione e l’omessa valutazione del motivo di appello con cui si evidenziava, in via subordinata, che i rapporti sessuali erano stati consensuali.

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

Con il quinto motivo denuncia la mancanza di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 133 c.p..

Con il sesto motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno.

Con il sesto motivo, infine, denuncia l’erronea applicazione dell’art. 535 c.p.p., comma 3, non potendo il ricorrente (mai arrestato) essere condannato al pagamento delle spese di mantenimento in carcere.

2.4) Con memoria depositata in udienza il difensore della costituita parte civile chiede il rigetto dei ricorsi.

4) Va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità sollevata con i ricorsi proposti nell’interesse del D..

Venendo denunciata la violazione di norme processuali il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti.

Tanto premesso, dal verbale di udienza del 15 dicembre 2009 risulta che D.M. ed i suoi difensori di fiducia erano presenti allo svolgimento dell’udienza medesima e quindi anche al momento della lettura del dispositivo. Dal dispositivo originale, letto in udienza, emerge poi che veniva fissato il "termine di giorni 90 per il deposito della motivazione". L’imputato ed i suoi difensori erano quindi a conoscenza che il termine per depositare il ricorso per cassazione scadeva, a norma del combinato disposto dell’art. 544 c.p.p., comma 3 e art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), il 29 aprile 2009.

Irrilevante, trattandosi evidentemente di mero errore materiale, è che nel dispositivo, scritto in calce alla motivazione della sentenza, il termine di deposito fosse stato indicato in giorni sessanta. Del resto, che si trattasse di mero errore materiale è confermato dal fatto che si ricorreva alla procedura ex art. 130 c.p.p., su istanza del difensore avv. Platania, per correggere l’errore medesimo. Non poteva, quindi, esservi alcuna confusione, prevalendo il dispositivo originale letto in udienza alla presenza, come si è visto, del D. e dei suoi difensori. Non vi è stata, conseguentemente, alcuna violazione dei diritti di difesa, dovendosi far risalire ad una libera scelta difensiva la presentazione "anticipata" (rispetto alla scadenza del termine) del ricorso per cassazione.

4) Il Giudice di Appello, in presenza di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a norma dell’art. 603 c.p.p., comma 1, dispone l’integrazione istruttoria solo se ritenga che il processo non possa essere deciso allo stato degli atti. La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha, infatti, carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;

invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr.Cass-sez. 5 n.8891 del 16.5.2000;

Cass.sez. 6 n.5782 del 18.12.2006).

Nel caso in cui, invece, le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello dispone la rinnovazione dell’istruzione nei limiti previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 1 ( art. 603 c.p.p., comma 2).

La netta distinzione tra le due diverse ipotesi è pacificamente riconosciuta, per cui quando in appello venga richiesta l’assunzione di nuove prove, il giudice di appello è obbligato a disporre la rinnovazione del dibattimento se le nuove prove di cui si chiede l’assunzione siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, mentre negli altri casi solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

4.1) Nel caso di specie, come da atto la stessa Corte di Appello, la rinnovazione fu disposta avendone fatto richiesta l’imputato D. con i motivi di appello ("chiedeva riapertura del dibattimento con audizione di tutti i testi"); è quindi pacifico, non facendosi riferimento alcuno a nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, che si verteva nell’ipotesi di cui all’art. 603 c.p.p., comma 1.

La Corte territoriale, accogliendo la richiesta di rinnovazione, disponeva il riesame di D.M., D.G. e T.G.. Riteneva, cioè, che il materiale probatorio già acquisito non fosse di per sè sufficiente per pervenire alla decisione, alla luce, evidentemente, dei rilievi contenuti negli atti di gravame. Il riesame dei predetti in dibattimento doveva, secondo la determinazione della Corte di far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, essere, pertanto, decisivo per chiarire dubbi, lacune, incertezze rinvenibili nelle precedenti risultanze.

Una volta proceduta a detta rinnovazione la Corte territoriale, nel prendere atto delle nuove acquisizioni, avrebbe dovuto argomentare in ordine ad esse, raffrontandole con le emergenze acquisite nel giudizio di primo grado e spiegando il motivo per cui le stesse avessero risolto tutti i dubbi e le incertezze o se, invece, li avessero confermati.

Con motivazione apparente ed apodittica la Corte di merito ha ritenuto di eludere e superare ogni problematica con la sintetica affermazione che "le dichiarazioni di D.M. e D.G., in uno a quelle di T.G., hanno formato oggetto di ulteriore verifica nella rinnovazione istruttoria espletata nel presente grado, traendone conferma circa la loro attendibilità, specificità e scansione particolareggiata". In tale "motivazione" non si rinviene alcuna spiegazione del percorso logico che ha indotto i giudici di appello a confermare, alla luce delle nuove acquisizioni, il giudizio di piena attendibilità formulato in primo grado.

5) Rimanendo assorbita ogni ulteriore doglianza, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Il giudice del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni cui è pervenuta la sentenza annullata, valuterà il complessivo materiale probatorio e motiverà adeguatamente, alla luce di tutti i rilievi difensivi (e per ciascuno degli imputati) in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle parti offese e, in particolare, in relazione all’incidenza su detta attendibilità delle acquisizioni in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il giudice del rinvio provvedere anche al regolamento delle spese di parte civile.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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