T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2 agosto 1994 la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali era stato disposto lo spegnimento, fra gli altri, dell’impianto ripetitore radiofonico e televisivo di sua proprietà, assumendone l’illegittimità per difetto dei presupposti di cui agli artt. 38 della legge n. 142/1990 e 153 del R.D. n. 148/1915, per incompetenza e violazione dell’art. 30 della legge n. 223/90, nonché per insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 223/90.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al gravame.

Con ordinanza cautelare del 29 settembre 1994 veniva disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, considerato che gli stessi pareri tecnici prodotti da Comune, e sulla cui base era stato adottata l’ordinanza sindacale, non evidenziavano la presenza e/o la sopravvenienza di emissioni dannose per la salute pubblica.

Interveniva poi in giudizio ad adiuvandum T.I.M.B. in quanto soggetto interessato alla coltivazione del gravame a seguito della voltura in suo favore della concessione all’utilizzo dell’impianto di radiodiffusione televisiva.

Alla pubblica udienza del giorno 12 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione del merito.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

L’ordinanza sindacale impugnata, con la quale è stata disposta la disattivazione dell’impianto di proprietà della ricorrente (e oggi della T.I.M.B.) è stata adottata per ragioni di salvaguardia urgente della salute e della incolumità pubbliche, rispetto ai possibili effetti dannosi sulle persone dei campi elettromagnetici prodotti.

Come già rilevato dal Collegio in sede di delibazione della domanda di tutela cautelare, l’ordinanza, anche alla stregua degli elementi istruttori addotti dall’amministrazione procedente, è stata adottata in assenza dei presupposti dell’urgenza della situazione da fronteggiare e del grave ed eccezionale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. fra le tante Cons. Stato V, 8.5.2007 n. 2109), il potere del Sindaco di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti si correla necessariamente ad una situazione di obiettiva eccezionalità, connessa ad eventi imprevedibili, alla quale non sia possibile porre rimedio attraverso gli strumenti di ordinario esercizio delle pubbliche funzioni.

Sotto tale profilo l’ordinanza impugnata è priva di adeguata motivazione, non mettendo in luce gli elementi assunti in via istruttoria ed alla stregua dei quali sia stata ritenuta sussistente una situazione di eccezionale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica tale da giustificare il ricorso ai poteri di urgenza.

Per contro, la sussistenza dei richiamati presupposti, nel caso di specie, sembra essere esclusa dagli stessi elementi istruttori acquisiti in sede procedimentale dall’autorità procedente e prodotti in giudizio.

In particolare, è stata prodotta la "Relazione tecnica inerente i controlli dei livelli di campi magnetici generati dagli impianti trasmittenti ubicati nel territorio" del Comune di Rocca di Papa, resa dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 10 giugno 1994, a seguito di verifica del rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici irradiati dagli impianti radio televisivi ubicati a Monte Cavo – Rocca di Papa, e dalla quale risulta che " i livelli misurati nella maggioranza dei siti del centro abitato di Rocca di Papa sono inferiori a quelli ammessi dalla normativa regionale vigente."

Va inoltre rilevato come gli impianti in parola, all’epoca dell’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente impugnata, fossero operativi da oltre un decennio; con conseguente evidente carenza del presupposto dell’eccezionalità ed imprevedibilità della situazione di pericolo in relazione alla quale possono essere esercitati i poteri sindacali straordinari.

Per tali ragioni deve essere ritenuto fondato il primo assorbente motivo di censura e, conseguentemente, il ricorso va accolto e va disposto l’annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono comunque motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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