Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16093 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della socia, ne ha respinto avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso accertamento Irpef per l’anno 1997, di maggiori redditi da partecipazione a fronte dei maggior redditi accertati nei confronti della s.a.s. Di.Ma.Dis.;

che l’intimata resiste con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per mancata indicazione del legale rappresentante dell’Agenzia; rilevato preliminarmente:

che il ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia è ammissibile, giacchè, nella prospettiva di cui all’art. 366 c.p.c., n. 1, non è necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (cfr. Cass. 22761/04);

rilevato;

– che – vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto accertamento di reddito di partecipazione a carico di socio di società di persona – occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

– che deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale "La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed dissociazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass SS.UU. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio";

osservato:

– che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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