T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. I ricorrenti sono proprietari di una porzione di villa bifamiliare situata in Bracciano facente parte del complesso residenziale denominato "Villaggio Montebello" (distino in catasto con il n.C32).

Al fine di aumentare la capacità di parcheggio della villa, i ricorrenti chiedevano al Comune l’autorizzazione edilizia ai sensi dell’art.9 della L. 21.3.1989 n.122 per la realizzazione di un box interrato sottostante l’esistente garage.

Trascorsi 60 giorni senza aver ricevuto formali atti di diniego, i ricorrenti avviavano i lavori dandone comunicazione al Sindaco (con nota RAR del 23.9.1994, recapitata il 27.9.1994) ai sensi dell’art.9, comma 2°, della citata L. n.122/1989.

In data 29.9.1994, durante l’esecuzione dei lavori i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo e redigevano verbale di constatazione.

Con nota del 3.10.1994 i ricorrenti comunicavano al Comune che i lavori erano stati ultimati in data 29.9.1994.

II. Ma in data 21.11.1994 il Sindaco del Comune di Bracciano notificava ai ricorrenti l’ordinanza n.107 del 17.11.1994 con cui veniva ingiunta l’immediata sospensione dei lavori fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui all’art.7 e ss della L. n.47 del 1985.

Con il ricorso n.199/1955 i ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento e ne chiedono l’annullamento per le conseguenti statuizioni.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

III. Successivamente ed in pendenza del giudizio sopra menzionato, il Sindaco del Comune di Bracciano adottava l’ordinanza n.124 del 24.12.1994 con cui ordinava ai ricorrenti di demolire le opere abusivamente realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Con il ricorso n.2453 del 1995 i ricorrenti hanno impugnato anche il predetto sopravvenuto provvedimento e ne chiedono l’annullamento, per le conseguenti statuizioni, con vittoria di spese.

Ritualmente costituitosi, il Comune ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza n.719 del 6.4.1995 questo TAR ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

IV. Infine, in pendenza dei due ricorsi sopra indicati, sopraggiungeva la nota prot. 10237 del 3.1.1995 con cui il Comune di Bracciano comunicava che la competente Commissione edilizia aveva espresso parere contrario al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del parcheggio interrato; e respinge definitivamente l’istanza dei ricorrenti.

Con il ricorso n.2901 del 1995 i ricorrenti hanno impugnato anche quest’ultimo provvedimento sopravvenuto e ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese.

Ritualmente costituitosi, il Comune ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

V. Infine, all’udienza del 9.2.2011, uditi i Difensori delle parti, le cause sono state poste in decisione.
Motivi della decisione

1. In considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi in esame, se ne dispone la riunione perché vengano trattati e decisi congiuntamente.

2. Il ricorso n.199/1995 è (divenuto) improcedibile.

L’ordinanza di sospensione dei lavori ha esaurito la sua funzione e la sua efficacia nel momento in cui i lavori sono stati definitivamente ultimati.

Con il che l’interesse alla prosecuzione del giudizio introdotto dal ricorso in esame è venuto meno, essendosi esso ormai "spostato" sui provvedimenti sopravvenuti, che infatti sono stati impugnati con autonomi ricorsi, adesso riuniti a quello in esame.

3. Il ricorso n.2453/1995 – avverso l’ordinanza sindacale di demolizione e rimessa in pristino n.124 del 24.12.1994 – è fondato.

Con i primi tre mezzi di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione argomentativa – i ricorrenti lamentano violazione, per falsa applicazione, dell’art.7 della L. n.47 del 1985 e dell’art.9 della L. 24.3.1989 n.122, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, deducendo:

a) che ai sensi dell’art.9 della L. n.122 cit., l’istanza di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci (negativamente o anche soltanto interlocutoriamente) entro sessanta giorni dalla data di avvenuta ricezione della stessa; e che pertanto, non essendo sopravvenuto alcun espresso e tempestivo diniego, l’opera doveva (e deve) ritenersi assentita, e dunque regolarmente realizzata;

b) che, in ogni caso, la realizzazione del parcheggio era assoggettata a semplice "autorizzazione gratuita" e non già a "concessione", sicchè il presupposto su cui è stato fondato il provvedimento impugnato (e cioè che l’opera è stata realizzata in mancanza di concessione) non ne giustificava l’adozione.

L’articolata doglianza merita accoglimento per ciascuno dei due profili (anche autonomamente considerati).

3.1. L’art.9 della l. n.122 del 24.3.1989 stabilisce che per la costruzione di parcheggi interrati non occorre la "concessione edilizia", essendo sufficiente munirsi di semplice "autorizzazione" (che peraltro è rilasciata gratuitamente); e che l’istanza volta ad ottenerla si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunzi nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione.

E poiché nel caso di specie il predetto termine è trascorso senza che il Sindaco abbia notificato un qualsiasi atto di diniego o anche solamente interlocutorio, è evidente che il titolo autorizzatorio si era perfezionato e che il Sindaco è intervenuto allorquando aveva ormai esaurito (o "consumato", come suol dirsi) il suo potere inibitorio.

3.2. In ogni caso la realizzazione dell’opera non era soggetta a regime concessorio, ma – come statuito dalla legge più volte richiamata (art.9) – a semplice autorizzazione, sicchè il presupposto su cui si fonda l’ordine di demolizione (e cioè l’edificazione in totale assenza di titolo concessorio) non è idoneo a giustificare l’adozione di tale provvedimento.

E posto che per la "costruzione in assenza di autorizzazione edilizia " – che pur costituisce abuso edilizio – la legge n.47 del 1985 non prevede la sanzione della demolizione, il provvedimento impugnato non resiste sotto alcun profilo alla dedotta censura.

4. Anche il ricorso n.2901/1995 è fondato.

Con il primo assorbente mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione, per erronea applicazione, dell’art. 9 della l.24.3.1989, deducendo che il provvedimento negativo è giunto allorquando il potere provvedimentale (non soltanto quello inibitorio, ma anche quello decisorio) dell’Amministrazione si era consumato, essendosi ormai perfezionato il titolo autorizzatorio; e che, pertanto, esso è inidoneo – nei termini in cui è stato congegnato – a neutralizzare gli effetti di quest’ultimo e a produrre effetti ripristinatori.

La doglianza merita accoglimento.

Il provvedimento negativo è giunto quando ormai il titolo autorizzatorio si era perfezionato e dopo che i lavori erano stati regolarmente ultimati.

Esso dunque è stato adottato allorquando lo specifico potere inibitorio (preventivo) era stato ormai definitivamente consumato.

Per riattivare il suo potere, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare un procedimento volto all’annullamento d’ufficio – semprecchè avesse ravvisato, a seguito di una valutazione ad hoc, i presupposti per ricorrere a questo rimedio estremo – del titolo autorizzatorio implicitamente assentito. Ciò che però non ha fatto, limitandosi ad agire tardivamente, come se il ritardo (o l’inerzia) non costituisse – nella fattispecie – un fattore per Essa preclusivo e comunque idoneo a radicare una posizione di favore per il cittadino.

5. In considerazione delle superiori osservazioni i ricorsi vanno riuniti; e mentre il primo va dichiarato improcedibile, il secondo ed il terzo vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in esame.

Dichiara improcedibile il primo ed accoglie il secondo ed il terzo; annullando, per l’effetto, i provvedimenti con essi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *