Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 05-04-2011, n. 13583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP presso il Tribunale di Firenze ha dichiarato, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., non luogo a procedere:

– nei confronti di B.B. per non avere commesso il fatto in riferimento al reato di cui al capo D) della rubrica (corruzione, in concorso con C.M., per avere accettato somme di denaro apparentemente a titolo di onorario professionale, ma, in realtà, quale indebito compenso per il compimento da parte del predetto C. (dirigente presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campi Bisanzio) di pressioni sugli organi competenti in relazione al progetto per la realizzazione di un edificio residenziale ad opera dell’imprenditore A.V.);

– nei confronti di C.M. per insussistenza del fatto in riferimento ai reati di cui ai capi G), I) e K) (corruzione, in concorso con Mi.Va. (dipendente comunale in servizio presso l’ufficio tecnico del Comune di Campi Bisanzio), per avere accettato somme di denaro apparentemente giustificate quali onorari professionali per la redazione di progetti per la realizzazione di opere edilizie in favore degli imprenditori m.t. (titolare della soc. Oplonde s.a.s.) e m.r. (titolare della soc. Edilcema s.r.l.), M.M. e Ma.Ma. (titolari delle soc. Margheri Costruzioni s.p.a. e Happy Land s.r.l.), ma, in realtà, quali indebiti compensi al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, tesi alla approvazione di detti progetti, nonchè per il rilascio di una autorizzazione dalla Provincia di Firenze);

– nei confronti di F.P.P. per insussistenza dei fatti in riferimento ai reati di cui ai capi A), B) ed F) (false attestazioni nel corso delle procedure per la adozione del nuovo regolamento urbanistico comunale di Campi Bisenzio e in riferimento alla delibera di parziale variante di detto regolamento; abuso di uffici in relazione al progetto per la realizzazione di un edificio residenziale in via del (OMISSIS));

– nei confronti di M.M. e di Ma.Ma. per insussistenza dei fatti in riferimenti ai reati di cui ai capi J) e M) (corruzione n riferimento ai suindicati capi I) e K));

– nei confronti di m.a. per insussistenza del fatto in riferimento al reato sub V) (corruzione nei riguardi di Z. G.));

– nei confronti di m.r. e m.t. per insussistenza del fatto in ordine al reato sub H) (corruzione nei riguardi di C. e Mi. in ordine al suindicato capo G));

– nei confronti di Mi.Va. per insussistenza dei fatti in riferimento ai suindicati reati di cui ai capi G) ed I);

– nei confronti di N.A. per insussistenza del fatto in riferimento al reato di cui al capo F) (concorso con F.P. P. nel suindicato abuso di ufficio relativo alla realizzazione di un edificio residenziale in via del (OMISSIS));

– nei confronti delle società Costruzioni Margheri s.p.a., Happy Land s.r.l. e Edilcema Costruzioni s.r.l. per insussistenza dei fatti in ordine alle violazioni amministrative rispettivamente contestate relative ai suindicati reati.

2.-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, chiedendone l’annullamento. In particolare, il Procuratore di Firenze deduce:

– Illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al proscioglimento di B.B. in relazione al capo D) della rubrica, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal GUP, le risultanze delle indagini avrebbero dimostrato che la B., collaboratrice dello studio Apogeo, gestito da C. e S. (rinviati a giudizio per questo stesso reato) e autrice materiale del progetto, era al corrente del ruolo svolto dai predetti e aveva collaborato con loro nella illecita attività posta in essere.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al proscioglimento di F.P.P. e N.A. dal reato loro ascritto al capo F) delle imputazioni. In particolare, la stessa lettura del capo di imputazione consentirebbe di individuare facilmente il provvedimento da adottare nel diniego della autorizzazione rispetto alla richiesta relativa al progetto n. (OMISSIS) del Comune di Campi Bisanzio. Inoltre le conclusioni alle quali è pervenuto il GUP sarebbero frutto di una lettura parcellizzata dei fatti, mentre sarebbe stato soltanto l’intervento della Polizia Giudiziaria ad impedire l’illecito soddisfacimento dell’interesse dell’imprenditore A. ad una rapida approvazione del progetto predisposto dal C., dal S. e dalla B., come del resto ammesso dallo stesso F. nel corso del suo interrogatorio.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al proscioglimento di F.P.P. dai reati di cui ai capi A) e B). Il GUP sarebbe giunto alla conclusione del valore non vincolante del Piano Strutturale rispetto al Regolamento Urbanistico Comunale attraverso una personale interpretazione delle asserzioni del consulente tecnico del P.M., mentre avrebbe dovuto ritenere necessario il vaglio dibattimentale per dirimere i contrasti in proposito, attraverso l’audizione, nel contraddittorio delle parti, del consulente tecnico del P.M. e di quello degli imputati. A parte il fatto che il GUP non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del consulente tecnico del P.M. D.G. in ordine allo "sforamento" del Piano Strutturale da parte del Regolamento Urbanistico Comunale, avrebbe del tutto ignorato il contenuto di alcune conversazioni intercettate e non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni rese dall’avv. Bianchi e la memoria datata 15-3-2010, depositata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al proscioglimento di C.M. e Mi.Va. dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi I), K), di M.M. e Ma.Ma. in relazione ai reati sub J) e M) e delle società Costruzioni Margheri s.p.a. e Happy Land s.r.l. in relazione alle contestazioni di illecito amministrativo di cui ai capi X) e Y). Si tratterebbe di contestazioni del tutto analoghe a quelle concernenti i rapporti tra gli imputati e l’imprenditore A., per i quali la stesso GUP ha ritenuto fondata l’accusa. In realtà sarebbe stato "quanto mai doveroso ed opportuno" procedere alla celebrazione del dibattimento, al fine di accertare, nel contraddittorio delle parti, la fondatezza o meno delle contestazioni inerenti la natura corruttiva dei rapporti instaurati tra il C. e la D. e gli imprenditori M.. A parte il fatto che la motivazione del proscioglimento sarebbe infarcita da "momenti" di illogicità e contraddittorietà.

Illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al proscioglimento di C.M., Mi.Va., m.

r. e m.t. dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi G) e H) e della società Edilcema Costruzioni s.r.l. in relazione alla contestazione di illecito amministrativo di cui al capo Z). Le conclusioni del GUP avrebbero sottovalutato il contesto di diffusa illiceità nel quale avevano operato C. e Mi. (entrambi pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di Campi Bisenzio), proponendo ad alcuni imprenditori l’elaborazione di progetti ad opera del loro studio, assicurandone, in cambio, una più spedita approvazione nell’ambito degli uffici comunali di appartenenza. Ciò sarebbe stato dimostrato dall’esito di alcune intercettazioni telefoniche riportate nel ricorso.

– Violazione dell’art. 425 c.p.p. "con riferimento a tutte le posizioni dei menzionati imputati oggetto di proscioglimento". Il GUP, nel motivare la propria decisione proponendo ricostruzioni ipotetiche dei fatti, alternative a quelle formulate dall’Accusa, sulla scorta di una personale interpretazione del materiale indiziario raccolto, avrebbe chiaramente esorbitato dai limiti processualmente imposti dal citato art. 425 c.p.p., emettendo una sentenza di assoluzione piuttosto che di proscioglimento, come se gli fosse stato demandato il giudizio nel merito, là dove, invece, nessuno degli imputati aveva ritenuto nel caso in esame di essere sottoposto a giudizio abbreviato.

3.-. In prossimità della odierna udienza camerale il Procuratore ricorrente ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso, sottolineando il carattere assorbente dell’ultimo motivo di impugnazione, relativo alla dedotta violazione dell’art. 425 c.p.p.. In particolare si evidenzia che il GUP avrebbe omesso di operare quella prognosi della superfluità del dibattimento, che sola avrebbe potuto consentirgli di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

4.-. Anche la difesa di F.P. ha depositato una memoria, con la quale insiste per il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

5.-. Alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all’esame delle censure sopra sinteticamente riportate.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il Legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminarei quale oggi si presenta, all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.

Di tal che, il Giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425 c.p.p., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì -dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) l’impossibilità di sostentare l’accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perchè la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del Pubblico Ministero e implica l’assunzione da parte del Giudice della scelta d’inibire allo stato l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca.

Pertanto, a fronte di ricorso per cassazione, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Ma se tanto è vero, benchè la legge non operi riserva del ricorso alla "violazione di legge", a fronte di prevista motivazione sommaria d’inidoneità degli elementi acquisiti per l’accusa in giudizio, il Giudice di legittimità non ha concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all’art. 192 c.p.p.. E’ in questi termini che il controllo di motivazione risponde ai principi dell’ordinamento che vuole il Giudice soggetto solo alla legge ( art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge ( art. 111 Cost., comma 7). L’art. 192 c.p.p., difatti, indica il metro d’induzione probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una valutazione di inidoneità dell’accusa.

Ne deriva che l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero.

Diversamente si giungerebbe ad attribuire al Giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E una tale conclusione si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso Giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate ( art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14/05/2010, Rv. 247860, Orsini; Sez. 5, Sentenza n. 15364 del 18/03/2010. Rv.

246874, Caradonna; Sez. 5, Sentenza n. 14253 del 13/02/2008 Cc. (dep. 04/04/2008) Rv. 23949, cfr. anche 2652/2009).

6.-. L’esame della sentenza impugnata dimostra che il GUP si è attenuto ai principi giuridici indicati. In particolare, la approfondita analisi del materiale probatorio e l’esaustiva quanto logica esposizione dei motivi che hanno indotto il GUP al proscioglimento degli imputati (con implicita, ma chiara, prognosi negativa dell’espletamento del dibattimento), impedisce di prender conto degli argomenti del Pubblico Ministero, formulati per lo più in termini di eccezione di fatto a sostegno delle tesi accusatorie, con richiesta di rivisitare gli atti.

In definitiva, le censure proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze attengono essenzialmente a questioni di fatto e di merito, attraverso le quali si intende sollecitare in sede di legittimità una inammissibile "diversa" lettura del materiale probatorio in senso favorevole alle attese del medesimo ricorrente, mentre nessuna delle doglianze riesce a intaccare la solida coerenza logico-giuridica del percorso motivazionale adottato dal Giudice dell’udienza preliminare.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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