T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2822

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando del 30.1.2008, il Comune di Roma indiceva una gara d’appalto avente ad oggetto "progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di costruzione di una Scuola Elementare di 10 aule sita in località Ostia Antica – Acilia Saline – Municipio Roma XIII", per l’importo complessivo di Euro4.636.785,43.

Per il caso in cui l’impresa intenzionata a partecipare alla gara non fosse stata in possesso di qualificazione SOA per progettazione ed esecuzione, la capacità tecnica dei soggetti di cui all’art.90, individuali o associandi, avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso la documentazione dell’avvenuta esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di "servizi di cui all’art.50 del DPR n.554/1999 relativi a lavori riconducibili alla classe I^, categoria c) della tabella A della L. n.143/49 sulle tariffe professionali per un importo pari ad Euro 13.752.400,65".

I servizi di ingegneria validi ai fini del soddisfacimento dei requisiti sarebbero stati quelli iniziati ed ultimati nel decennio.

Tali requisiti avrebbero dovuto "essere comprovati secondo le modalità indicate alla sezione 9 del disciplinare di gara" (punto III.2 – Condizioni di partecipazione, lett. G, punto 5 del Bando).

La sezione 9 del Disciplinare, al punto 2 stabilisce che, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2008, occorreva "l’esibizione dell’elenco dei principali servizi di progettazione svolti… nel periodo sopra indicato; documentazione rilasciata da enti pubblici e privati, attestante l’avvenuto affidamento dei suddetti servizi…".

La ricorrente indicava, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. n.163/2006, i professionisti che avrebbe utilizzato.

Questi ultimi dichiaravano, ai sensi dell’art.5.4. del disciplinare di gara, di aver eseguito nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi della specie di quelli indicati all’art.50 del DPR n.554/99, relativi a lavori nella categoria e per l’importo richiesti dal bando.

Nella seduta pubblica del 18.4.2008 il seggio di gara procedeva al sorteggio, ex art.48 del D.Lgs. n.163 del 2006, delle ditte da sottoporre alla verifica dei requisiti auto dichiarati per l’ammissione e veniva estratta la ricorrente.

Esaminata la documentazione, l’Amministrazione rilevava che quella relativa ai requisiti dell’Arch Giacomo Agnello – progettista individuato dalla società C. s.r.l. – era insufficiente a dimostrarne il possesso. Le attestazioni che lo concernono riguardano, infatti, esclusivamente l’avvenuto svolgimento di attività di direzione di lavori, ma non anche attività di progettazione.

E poiché le attività di direzione lavori non rientrano tra i servizi di progettazione richiesti nel punto 2, sezione 9, del disciplinare di gara, né fra quelle indicate nell’art.50 del DPR n.554/1999 (come richiesto al punto 5 della Sez.III.2.3. del bando), l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe con cui ha escluso la ricorrente dalla gara.

Con il ricorso in esame l’interessata ha impugnato tale determinazione e ne chiede l’annullamento, con vittoria di spese, per le conseguenti statuizioni reintegratorie.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

Con successivi atti difensivi, le parti interessate hanno insistito nelle rispettive deduzioni ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 9.2.2001, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Con unico articolato mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione, per falsa applicazione, dell’art.5 del bando di gara, dell’art.50 del DPR n.554 del 1999, ed eccesso di potere per illogicità della motivazione e violazione della par condicio tra i concorrenti, deducendo:

che dal combinato disposto dell’art.90 del D.Lgs. n.163 del 2006 (già art.17 della L. n.109 del 1994) e dell’art.50 del DPR n.554 del 1999, non si rinviene una distinzione tra servizi di "progettazione" e servizi di "direzione lavori"; e che pertanto l’esclusione dalla gara, motivata sulla circostanza che l’Architetto incaricato di redigere il progetto aveva documentato esclusivamente attività di direzione di lavori, è illegittima;

che, in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiede chiarimenti all’impresa.

Nessuno dei due profili di censura può essere condiviso.

Quanto al primo, è sufficiente rilevare che il punto II.2.1. del bando di gara prevedeva – espressamente, ed a pena di esclusione – che le imprese partecipanti fossero fornite di qualificazione SOA "per la progettazione", o, in alternativa, che indicassero un professionista in possesso di analogo requisito. E poiché il requisito in questione concerneva la capacità tecnica progettuale (posto che la qualifica SOA era richiesta proprio "per la progettazione"), è evidente che il professionista indicato avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto attività specificamente progettuale. Il che è confermato dal fatto che il bando prescriveva (punto II.2.1) che il professionista individuato fornisse l’elenco dei principali servizi di progettazione svolti per enti pubblici e privati.

D’altro canto la possibilità per le imprese sprovviste di "qualificazione SOA per la progettazione" di utilizzare un professionista progettista (estraneo alla struttura, associandolo o indicandolo come proprio tecnico), comporta che quest’ultimo dimostri di possedere una specifica capacità tecnica, equipollente e comunque non inferiore a quella dimostrabile con la SOA.

Ragioni, queste, per le quali il provvedimento di esclusione – fondato sulla circostanza che il professionista indicato dall’impresa non ha dimostrato di possedere una capacita tecnica progettuale eguale (o equipollente) a quella attestata dal possesso di qualificazione SOA per la progettazione – ben resiste alla doglianza.

Del pari non condivisibile si appalesa il secondo profilo di doglianza.

Ed invero di fronte al fatto che il professionista "indicato" dall’impresa – ai sensi del bando, in alternativa alla produzione della "qualificazione SOA per la progettazione" – aveva inequivocabilmente dichiarato di aver svolto esclusivamente attività di direzione lavori e non anche specifica attività professionale di progettazione, non vi era spazio per i chiarimenti e le integrazioni di cui all’art.40 del D.lgs. n.163 del 2006.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro.2000,00.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in esame.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali con le modalità e nella misura stabilita in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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