Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 05-04-2011, n. 13696 Convalida

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame della convalida del sequestro operata il 12 giugno 2010 dal pubblico ministero presso il tribunale di Macerata di un apparecchio videogioco privo della documentazione di conformità e del prescritto collegamento telematico AAMMS, che accettava banconote da Euro 5 e 10.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 T.U.L.P.S. avendo erroneamente il tribunale di Macerata ritenuto sussistente il fumus del reato in base a semplici sospetti e illazioni e sulla base del mero accertamento operato dalla Guardia di Finanza secondo la quale il videogioco non sarebbe stato a norma ricevendo banconote, mentre quest’ultima ipotesi è ammessa dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. c).

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va ribadito in questa sede che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale deve essere limitato alla astratta possibilità di sussumere, in una determinata ipotesi di reato, il fatto attribuito ad un soggetto ed alla qualificazione dell’oggetto del provvedimento come "corpus delicti", ossia alla esistenza della relazione di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale. (Sez. 5 n. 23240 del 18/05/2005 Rv. 231901).

Ciò posto il tribunale ha correttamente posto in evidenza che gli elementi evidenziati dalla PG operante lasciavano legittimamente presumere la natura illecita ex art. 316 c.p. dell’attività consentita dall’uso del videogioco in quanto l’apparecchio non solo non era rispondente ai requisiti indicati dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 (TULPS) (che appunto prevede l’attestazione di conformità rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ed il collegamento alla rete telematica di cui al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis) ma, contrariamente alla disposizione citata, si attivava con banconote e non già con monete metalliche.

La ricorrenza delle condizioni indicate dal comma 7 della disposizione citata – prospettata dal ricorrente – è priva di ogni riferimento specifico e, pertanto, del tutto generica ed ipotetica;

ragion per cui nessuna censura può essere mossa in questa sede al provvedimento impugnato per non avere tenuto conto sul punto delle doglianze della difesa.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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