T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 30-03-2011, n. 2821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I primi quattro ricorrenti, vincitori del Concorso per il reclutamento di 4 Sottotenenti del Ruolo Speciale del Corpo della Guardia di Finanza (riservato ai militari del Corpo laureati che hanno compiuto il 34° anno di età, indetto con Foglio d’ordine n.16 del 26.4.2002), ed il quinto ricorrente, vincitore del Concorso per il reclutamento di 4 Sottotenenti del Ruolo Speciale del Corpo della Guardia di Finanza (riservato agli ispettori diplomati che hanno compiuto il 34° anno di età, indetto con Foglio d’ordine n.16 del 26.4.2002), hanno frequentato il "I Corso per il Ruolo Speciale del Corpo della Guardia di Finanza", riservato:

a) ai Marescialli Aiutanti,

b) ai Militari laureati;

c) ed agli Ispettori diplomati del Corpo.

In conformità alle prescrizioni del bando, ciascuna delle tre categorie ha seguito un corso ad hoc.

I primi quattro ricorrenti hanno seguito quello dedicatoai laureati, ed il quarto ricorrente quello dedicato ai diplomati.

Alla fine del Corso tutti indistintamente (e cioè: Marescialli Aiutanti, Laureati e Diplomati) sono stati nominati Sottotenenti a decorrere dalla data di termine del corso, ma mentre il corso dedicato ai Marescialli Aiutanti (della durata di circa dieci mesi) ha avuto termine nel settembre del 2003, quelli dedicati ai Laureati ed ai Diplomati (della durata di un anno) hanno avuto termine nel novembre del 2003. Ne è conseguito che i Laureati ed i Diplomati (fra i quali i ricorrenti) hanno conseguito la nomina più tardi (di circa due mesi) rispetto agli altri; il che ha determinato il loro inserimento in ruolo in posizione meno favorevole.

I ricorrenti lamentano pertanto di essere stati lesi.

Sostengono, al riguardo, che i tre Corsi sono stati – quanto a difficoltà, obiettivi ed iter formativo – sostanzialmente identici; e che pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto far decorrere le nomine dalla stessa data per tutti (prevedendo come data di nomina non già quella di ultimazione del Corso, ma quella di approvazione della graduatoria).

I ricorrenti hanno conseguentemente impugnato il decreto indicato in epigrafe nella parte che stabilisce il differente termine di decorrenza della nomina, e chiedono l’accertamento del loro diritto ad essere nominati con la medesima decorrenza attribuita agli altri concorrenti (appartenenti alla categoria dei Marescialli Aiutanti).

Lamentano, al riguardo, violazione dell’art.3 della L. n241 del 1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento anche in relazione agli artt.3 e 97 della Costituzione.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriori scritti difensivi le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 9.3.2011, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Le eccezioni (di irricevibilità per tardività e comunque di inammissibilità) preliminarmente sollevate dall’Avvocatura Generale, secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare le disposizioni del bando, (in quanto) per essi immediatamente lesive, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, pur se basata su un principio giurisprudenziale astrattamente condivisibile, mal si attaglia alla fattispecie; e va pertanto disattesa.

Non v’è chi non veda, infatti, come le disposizioni in questione non fossero affatto immediatamente lesive per i ricorrenti, i quali al momento del bando non erano da esse pregiudicati in alcun modo e non avevano alcun interesse attuale ad impugnarle.

1.2. La domanda giudiziale è comunque manifestamente infondata nel merito.

Con unico articolato mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell’art.3 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento anche in relazione agli artt.3 e 97 della Costituzione, deducendo che i tre Corsi sono stati – quanto a difficoltà, obiettivi ed iter formativo – sostanzialmente identici, e che pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto far decorrere le nomine dalla stessa data per tutti (prevedendo come data di nomina non già quella di ultimazione del Corso, ma quella di approvazione della graduatoria).

La doglianza non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

1.2.1. L’Amministrazione si è conformata alle prescrizioni dell’art.8, comma 3°, del D.l.vo n.69 del 2001, norma che ha stabilito che le nomine dovessero avvenire con decorrenza dalla conclusione del Corso.

1.2.2. La disparità di trattamento a fronte di posizioni asseritamente identiche, lamentata dai ricorrenti – che sostengono anche la illegittimità costituzionale della norma di legge che la ha determinata – in realtà non sussiste.

1.2.2.1. Innanzitutto in quanto i corsi hanno avuto durate differenti, evidentemente in relazione alle diverse esigenze formative alle quali hanno inteso rispondere.

Sicchè risulta per tabulas che le posizioni differentemente trattate in realtà – e contrariamente a quanto affermato in ricorso – non erano affatto identiche (e dunque non meritavano trattamento eguale).

1.2.2.2. Ed in secondo luogo – e tale osservazione appare tranciante – in quanto anche le posizioni di provenienza (rectius: di carriera) dei concorrenti appartenenti alle diverse categorie erano differenti.

Mentre i Corsi riservati ai laureati ed ai diplomati erano destinati a soggetti che avessero compiuto il 34° anno di età, quello riservato ai Marescialli Ispettori era destinato a soggetti che non avessero meno di 44 anni, dunque a soggetti molto più anziani (e cioè con una maggior esperienza maturata nella carriera e con minor tempo di carriera a disposizione).

Sicchè, il fatto che la loro nomina sia stata fatta decorrere da una data anteriore a quella dalla quale è stata fatta decorrere la nomina dei più giovani, non appare irragionevole, né – dunque – contrario ai principii di eguaglianza e di buona amministrazione sanciti dalla Costituzione.

Se, dunque, la norma di legge censurata dai ricorrenti non può ritenersi costituzionalmente illegittima, non avendo sancito alcun trattamento effettivamente disparitario – posto che le posizioni dei vari destinatari della stessa non sono affatto identiche né equiparabili, e che il vantaggio tributato a taluni appare ragionevolmente giustificabile – ne consegue che anche l’azione amministrativa (che a tale norma si è conformata) si appalesa esente dai vizi prospettati.

1.2.3. Le superiori osservazioni si conformano, peraltro, all’orientamento già assunto dalla Sezione in precedenti analoghi, con le sentenze nn.42, 43 e 44 del 20.12.2006 (pubblicate l’8.1.2007), dalle cui statuizioni – che sono da intendere interamente richiamate (ai sensi degli art.3 e 74 del c.g.a. ed in conformità ai principii, ancora attuali, affermati in C.S., V^, 26.1.2001 n.268 ed in C.S., IV^, 22.9.2005 n.4960) – il Collegio non trova motivo di discostarsi.

2. In considerazione di quanto sopra rilevato, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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