Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 05-04-2011, n. 13684 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo, riconosciuta la diminuente dell’art. 609 bis c.p., u.c., e dichiarata la prevalenza della stessa e delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, riduceva la pena inflitta dal tribunale della medesima città in data 14 marzo 2008 per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 11 in danno di cittadina russa, commesso con minaccia ed abuso di relazioni domestiche. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) violazione degli artt. 161 e 162 c.p.p. in relazione alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello non avendo proceduto l’ufficiale giudiziario alla affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito ed alla relativa comunicazione all’interessato;

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 609 bis e septies c.p., comma 4, n. 1, avendo omesso la corte di merito di valutare l’attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o.;

3) violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Sul primo motivo occorre ricordare che è assolutamente costante la giurisprudenza della Corte nell’affermare che stante il principio della unicità del diritto di impugnazione, la valida proposizione di impugnazione da parte del difensore dell’imputato contumace produce l’effetto di consumare il diritto dell’imputato a proporre gravame, a nulla rilevando in contrario l’eventuale invalidità della notifica dell’estratto contumaciale, (ex plurimis Sez. 6, n. 1173 del 17/11/1998 Rv. 213441).

In presenza di regolare impugnazione del difensore la questione posta dal ricorrente non assume quindi rilevanza.

Nè peraltro, nella fattispecie in esame è stata avanzata questione attinente alla restituzione del termine.

Il secondo motivo oltre ad appalesarsi del tutto generico in quanto il ricorrente si limita in questa sede a reiterare le doglianze di appello senza indicare le ragioni di censura alla risposta fornita sul punto dai giudici di appello, si appalesa anche manifestamente infondato.

La corte di merito correttamente argomenta, infatti, la decisione di condanna evidenziando la reiterata volontà della vittima di denunciare gli abusi, la capacità di recepire e ricordare il vissuto, la coerenza del racconto e la reiterazione della versione fornita, l’assenza di ragioni di astio o vendetta, l’irrilevanza dell’handicap da cui era affetto l’imputato.

Correttamente, inoltre, i giudici di appello ritengono riscontrate le dichiarazioni della p.o. da quanto affermato dalla moglie dell’imputato che aveva notato incongruenze nell’atteggiamento del marito nei confronti della vittima, minacciata di denunzia per la permanenza illegale in Italia.

Nessuna censura può essere infine mossa per il diniego della sospensione condizionale della pena correttamente esclusa in ragione della natura persistente e recidivante dei comportamenti dell’imputato. Nè in questa sede può essere sollecitata una diversa valutazione essendo precluso l’esame del merito.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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