Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16091 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

– che il contribuente, commercialista, presentò istanza di rimborso dell’irap versata nell’anno 1998, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione;

proposte, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale, sul presupposto che l’attività del ricorrente non fosse caratterizzata da autonoma organizzazione;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo vizio di motivazione in merito all’affermata assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di risultanze documentali (il quadro "RE" della dichiarazione del ricorrente) attestanti beni strumentali, quote di ammortamento, compensi a terzi per prestazioni professionali ed altre spese per prestazioni di lavoro, spese per immobili ed altre spese di considerevole entità;

che il contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che il ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato, è fondato;

che la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione risulta, infatti, assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità e senza la benchè minima valutazione critica degli elementi sopra indicati, fatti rilevare dall’Agenzia in sede di appello ed in questa sede richiamati in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso;

– che pertanto, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione si rivela effettivamente incorsa nel denunciato difetto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06). ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, la sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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