T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-03-2011, n. 2776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cultore delle scienze etnoantropologiche, dottore di ricerca in tale disciplina e docente di ruolo in Storia e filosofia presso il liceo Newton di Roma, partecipava alla selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell’ambito del settore scientifico disciplinare MDea/01 – discipline demoetnoantropologiche, bandita nel luglio 2009 dal Dipartimento della scienza dei segni, degli spazi e delle culture – Facoltà di lettere dell’ Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Il bando prevedeva una selezione per titoli integrata da un colloquio. I criteri generali per la valutazione dei titoli e della prova orale erano indicati nel bando (punti 60/100 per i titoli e 40/100 per la prova orale).

Riunitasi, la commissione valutatrice procedeva già in prima seduta all’approfondito esame di titoli prodotti dai candidati. Nella seconda seduta approvava ulteriori criteri di valutazione dei titoli a specificazione di quelli già contemplati dal bando.

In esito a tali operazioni valutative il ricorrente riceveva punti 40 così ripartiti: p.10 per il dottorato, p. 5 per il voto di laurea, p.9 per diplomi, attestati e titoli di ricerca, p.5 per una monografia, p. 5 per un saggio, p. 6 per pubblicazione su riviste.

Ammesso comunque alla prova orale, il ricorrente veniva – secondo quando dallo stesso affermato – sentito alla presenza di solo due dei tre componenti della commissione.

La graduatoria finale vedeva il ricorrente collocarsi al terzo posto con punti 70/100, dietro al dott. Aria (punti 82/100) ed alla dott.ssa Giuffrè (punti 73/100).

L’atto finale di approvazione della graduatoria è impugnato dal ricorrente il quale deduce: 1) Violazione del DR n. 420 del 20/4/2007 – violazione dell’art. 8 del dPR 487/94 – violazione del principio di previa determinazione dei criteri valutativi – violazione del principio di trasparenza; violazione del principio della par condicio competitorum. Le norme citate imporrebbero che i criteri valutativi siano fissati prima dell’esame dei titoli, e sarebbero espressive di un principio posto a tutela della trasparenza dell’esigenza di pari trattamento dei candidati; 2) Violazione del principio che impone la collegialità della commissione in ogni operazioni valutativa – violazione del DR n. 420 del 20/4/2007. La commissione valutativa costituirebbe un cd collegio perfetto e, nel caso di specie, la collegialità sarebbe stata violata essendo stata condotta la prova orale alla presenza di soli due commissari; 3) Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione – violazione dei criteri generali del bando. La commissione sarebbe incorsa in una serie di errori ed incongruenze nella valutazione dei titoli. 4) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso – contraddittorietà della valutazione della prova orale. Il colloquio avrebbe avuto ad oggetto unicamente le pubblicazioni presentate e non il progetto di ricerca, come invece previsto dal bando.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, evidenzia che i criteri di valutazione dei titoli erano già indicati dal bando e, quanto alle rimanenti censure, difende l’operato della commissione sottolineando la non sindacabilità delle relative scelte valutative.

All’udienza del 17 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In particolare è fondato il primo motivo di ricorso relativo ai criteri di valutazione dei titoli. Il bando indicava all’art. 6 i criteri di valutazione dei titoli prevedendo che agli stessi potessero essere assegnati 60 punti su 100 così ripartiti: "10 punti per il dottorato di ricerca; fino a 5 punti per il voto di laurea; fino a 25 punti per le pubblicazioni; fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea; fino a 10 punti per altri titoli….".

La commissione giudicatrice, nella seduta del 24 febbraio 2010, ha dichiaratamente proceduto all’esame approfondito dei documenti e dei titoli presentati, rinviando per il prosieguo alla riunione successiva "al fine di effettuare al valutazione comparativa dei titoli dei candidati, attribuire loro il punteggio secondo i criteri di cui all’art. 6 del bando, formulare la graduatoria conseguente…"

Nella seduta successiva, tuttavia, anziché provvedere immediatamente alla valutazione comparativa, ha "approvato preliminarmente i criteri di valutazione sulla scorta delle disposizione del bando", e ciò ha fatto individuando, all’interno delle categorie di titoli previste dal bando, una serie di analitiche specificazioni che hanno finito per creare delle sottocategorie.

La giurisprudenza ha reiteratamente chiarito che per evidenti ragioni di garanzia di imparzialità e trasparenza, i criteri di valutazione dei titoli devono essere stabiliti astrattamente, prima di conoscere in concreto quali titoli i singoli candidati posseggono (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 26 novembre 2007, n. 11756; Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4960).

La determinazione dei criteri di valutazione da parte del bando non esime del resto la commissione che voglia ulteriormente specificare i criteri anzidetti dal farlo anteriormente all’esame dei titoli prodotti dai candidati, poiché è evidente che anche la specificazione, influendo sul punteggio finale, debba essere compiuta in assenza di condizionamenti e pregiudizi derivanti dalla previa conoscenza dei titoli concretamente in possesso dei candidati.

Per tale assorbente motivo la procedura concorsuale impugnata deve essere annullata, risultando ultroneo l’esame delle ulteriori censure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di lite che liquida forfettariamente in Euro.1.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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