T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-03-2011, n. 2775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnato il decreto del Provveditore agli Studi di Roma del 02.11.1998 con cui è stata negata al ricorrente la concessione di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Riferisce l’istante, titolare della cattedra di matematica presso l’IPSIA "P. Castaldi" di Roma che in data 16/10/1995 chiedeva il riconoscimento della causa di servizio della infermità "esiti di by pass aorto coronarico in soggetto con pregresso infarto – laterale" che la Commissione medicoospedaliera dell’Ospedale militare di Medicina Legale di Roma – Cecchignola riconosceva contratta in servizio ed a causa di servizio con ascrivibilità alla Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981.

Rappresenta che essendo stata la sua domanda di riconoscimento trasmessa al Comitato per le pensioni privilegiata per il relativo parere tale Comitato, in difformità alle conclusioni della Commissione Ospedaliera riteneva non dipendente da causa di servizio l’infermità del Prof. F. ed esprimeva parere non favorevole alla concessione dell’equo indennizzo "trattandosi di necrosi acuta del miocardio legata prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto, dovuta a sclerosi coronarica quale manifestazione distrettuale di malattia arterosclerotica, favorita da fattori di rischio individuali, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso in esame, non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi e surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di concausa, efficiente e determinante".

Riferisce che il Provveditore agli Studi di Roma con decreto del 2/11/2008 ha definitivamente negato la concedibilità di equo indennizzo.

Rileva il ricorrente in diritto la esistenza a carico del suindicato provvedimento di reiterate violazioni dell’art. 9 del D.P.R. del 1994 n. 349 in quanto non sono state osservate né la disposizione di cui al 1° comma dello stesso articolo che impone la pronuncia sul riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro 15 mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall’inizio del procedimento d’ufficio, né quella del II° comma che per la concessione dell’equo indennizzo esige la adozione di provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni ordinarie ed in ogni caso entro 19 mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Evidenzia che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da cui è affetto era stata inoltrata il 16/10/1995 mentre il provvedimento finale con il quale veniva respinta la suddetta domanda è intervenuto in data 02/11/1998, a distanza, vale a dire, di più di tre anni dal ricevimento della domanda e a più di nove mesi dal ricevimento del parere del C.P.P.O..

Inoltre dalla motivazione del provvedimento del Provveditore agli Studi non sono evincibili le ragioni poste a base del diniego poiché lo stesso diniego risulta espresso in dichiarata conformità al parere del C.P.P.O. e al parere dell’U.M.L. del Ministero della Sanità, senza cioè la indicazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto inattendibile il parere della Commissione Ospedaliera.

Al riguardo produce le conclusioni del medico di fiducia (il dott. De Castro Gianfranco) attestanti la concorrenza concausale del lavoro.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditore agli Studi di Roma, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio, va rilevato che la impugnativa proposta con il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Provveditore agli Studi di Roma ha negato al ricorrente, insegnante di matematica presso l’IPSIA "P. Castaldi" di Roma, equo indennizzo per la menomazione derivante da infermità di natura cardiaca diagnosticata come "Esiti di bypass aorto coronarico in soggetto con pregresso infarto infero – laterale".

Tale provvedimento è stato adottato in data 2/11/1998.

Appare ovvio che trattasi di questione insorta successivamente alla data del 30/6/1998 che, come noto, segna il limite diacronico stabilito dal legislatore per il riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario con riferimento alle vertenze relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/6/1998 o successivo.

Già l’art. 45 – comma 17 – del D.Lg.vo n. 80 del 31/3/1998 (attualmente non più in vigore) aveva sancito la attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, per le "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/1998".

Tale espressione, sia pure nella sua atecnica significanza, designava comunque la rilevanza della insorgenza della questione successivamente al 30/6/1998 perché si radicasse la competenza del giudice ordinario.

Attualmente la disposizione di cui all’art. 63 del D.Lg.vo n. 165/2001 che devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 – comma 2 – stesso D.Lg.vo (tra cui rientra anche la resistente Amministrazione della Pubblica Istruzione) lascia alla giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre anche il comma 7 dell’art. 69 (Norme transitorie) dello stesso D.Lg.vo n. 165/2001 reitera la attribuzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, delle controversie di cui all’art. 63 (stesso decreto) relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 2008.

Va dunque declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia vertente su questione insorta nel periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/1998 con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro presso il quale il giudizio dovrà essere proseguito previa riassunzione dinanzi lo stesso giudice entro il termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente sentenza e con salvezza, in applicazione delle regole sulla "translatio iudicii" degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio sussistendo ragioni che la giustificano;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso indicato in epigrafe con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e con obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del lavoro ed entro i termini in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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