Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16090 IMPOSTA REGISTRO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione, con il quale l’Ufficio aveva provveduto a rideterminare, in Euro 810.000,00, il valore, dichiarato in Euro 328.405,00 dell’appezzamento di terreno di mq. 4.265 mq., ubicato in zona edificatoria estensiva nel territorio del Comune di (OMISSIS), venduto con rogito del (OMISSIS);

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che in particolare – posto che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, prevede che, a fini di rettifica, il valore del bene va determinato con riferimento a trasferimenti di beni analoghi non anteriori di più di tre anni all’atto rettificato, il giudice del gravame ritenne più attendibile, rispetto a quella operata dall’Ufficio, la valutazione scaturente dalla perizia giurata allegata dal contribuente;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, censurando la decisione impugnata, sul piano della violazione di legge – per non aver considerato che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 (facendo testualmente riferimento "ad ogni altro elemento di valutazione") non indica, quello comparativo, quale unico criterio utile al fine della determinazione del valore del bene – ed, altresì, sul piano del vizio motivazionale;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

che i motivi di ricorso, che per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati;

– che – atteso l’ampiezza del dato normativo ed i molteplici elementi indicati dall’Agenzia nelle controdeduzioni di appello (e riportate nel ricorso per cassazione nel rispetto del criterio di autosufficienza) a sostegno della fondatezza del contestato accertamento – le conclusioni dei giudici di appello, sono, infatti, espresse in termini del tutto inappaganti, risolvendosi sostanzialmente nell’adesione meramente acritica, e perciò inidonea, alla perizia giurata allegata dal contribuente, sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione si rivela effettivamente incorsa nel denunciato difetto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06). ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, la sentenza impugnata va, dunque cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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